AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2006.372
Data decisione, Autorità: 11.12.2006, TRAM
Titolo: Ricovero coatto urgente in ambiente psichiatrico, con imposizione di trattamento farmacologico
Incarto n. 52.2006.372
Lugano 11 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 3 novembre 2006 (no. 2006/88) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2006 con la quale il __________ ha disposto il suo ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);
viste le risposte:
16 novembre 2006 della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
27 novembre 2006 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 ottobre 2006 RI 1 è stato privato della libertà a scopo di assistenza e collocato presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta. Questo terzo ricovero in ambito psichiatrico nello spazio di pochi mesi è stato ordinato dal __________, suo medico curante presso il Servizio psico-sociale (SPS) di __________, a dipendenza di una forte tensione endopsichica con eteroagressività su base schizofrenica, pericolosa per sé e gli altri.
B. Mediante ricorso 23 ottobre 2006 RI 1 è insorto contro il ricovero e la terapia farmacologica impostagli dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità di entrambi i provvedimenti.
Dopo l'udienza conciliativa preliminare, tenutasi il 31 ottobre 2006, il ricorrente è stato sottoposto ad esame specialistico da parte del __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 3 novembre 2006 la CGASP ha respinto il gravame.
C. Il 15 novembre 2006 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà.
Il 24 novembre 2006 il ricorrente è stato dimesso dalla CPC ed è rientrato presso __________, dove risiedeva già prima dell'internamento alla CPC.
D. La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).
Il Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).
La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
La decisione di collocamento del 18 ottobre seguente si inserisce in questo quadro clinico, aggravato in quel momento da uno scompenso psichico acuto dovuto ad una nuova sospensione della terapia farmacologica da tempo dispensatagli.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 3 novembre 2006, la CGASP ha confermato il collocamento e la necessità del trattamento farmacologico. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro __________, il quale ha rilevato che gran parte degli scompensi psicotici e delle successive ospedalizzazioni subite dal paziente erano dovuti alla sospensione della terapia medicamentosa. Il medico specialista ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di uno scompenso delirante in fase subacuta di una schizofrenia paranoide. Ha soggiunto che la prognosi era estremamente riservata e che solo cure stazionarie, associate alla prescrizione neurolettica in corso, avrebbero potuto favorire la risoluzione clinica del disturbo attuale. Per finire, il menzionato professionista ha quindi condiviso la necessità del collocamento coatto stante la gravità dello scompenso manifestato dall'insorgente.
Su questo punto la decisione impugnata deve però essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento il ricorrente può essere convenientemente assistito, sia in termini protettivi che evolutivi, solo tramite un'assidua frequentazione del servizio psico-sociale di __________ e la regolare assunzione del medicamento neurolettico prescrittogli. La provata relazione tra la mancata deposizione del farmaco ed il riacutizzarsi della malattia di cui è affetto, con conseguente collocamento forzato, giustificano senz'ombra di dubbio la misura adottata, certamente fondata anche dal profilo della proporzionalità.
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio.
Intimazione a:
Direzione Clinica psichiatrica cantonale,;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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