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Numero d'incarto:
10.2006.262
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.262
DA
4103/2005
Bellinzona
19
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di vie di fatto e di violazione di domicilio;
fatti
avvenuti il 29 settembre 2005 a __________;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 186 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 4103/2005 di data 7 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è
rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta in data 23 maggio 2006 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di Ligornetto il 7 novembre 2005;
che
tale atto è stato regolarmente notificato ed è cresciuto in giudicato, come da
attestazione del 12 dicembre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino
(cfr. decreto di accusa agli atti);
che
l’opposizione interposta da ACCU 1 unicamente in data 23 maggio 2006 (cfr. data
indicata sull’opposizione) risulta pertanto tardiva;
che
nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta
dall’accusato, il quale del resto riconosce ed ammette in entrata la tardività
del suo scritto (cfr. opposizione 23 maggio 2006);
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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