AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.70
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF
Incarto n. 15.95.00070
Lugano 4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da
patr. dall’ avv. __________
nei confronti della ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 8 settembre 1992, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
18 settembre 1992 della __________
21 settembre 1992 dell’UE di Lugano
la replica 5 ottobre 1992
la duplica 23 ottobre 1992
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con reclamo 7 settembre 1992 __________ postulava l’annullamento dell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa nei suoi confronti __________;
che l’istruttoria riferita alla procedura ricorsuale è tuttora aperta;
che l’ultimo atto processuale nell’inc. n. 15.95.70 risale al 23 ottobre 1992, data dell’inoltro dell’allegato di duplica da parte della __________;
che per l’art. 24b cpv. 2 LPR - applicabile alla procedura ricorsuale qui oggetto d’esame in virtù della disposizione transitoria dedotta dall’art. 34a LPR, con la sola precisazione che il termine di perenzione processuale di diritto cantonale di un anno inizia a decorrere non dall’ultimo atto processuale del 23 ottobre 1992, bensì solo dal 6 giugno 1997, momento dell’entrata in vigore della nuova norma (BU 1997, p.274) - l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva d’interesse giuridico, ritenuto che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale;
che l’istruttoria non ha più avuto atti procedurali dal 23 ottobre 1992;
che decisivo nel caso di specie è comunque il decorso del termine di un anno non dal 23 ottobre 1992, bensì dal 6 giugno 1997, a prescindere dal fatto che il risultato non cambia;
che ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art. 24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza d’interesse;
che lo stralcio è ordinato d’ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2, primo periodo, seconda proposizione LPR);
che resta ovviamente riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 24b LPR e 33 cpv. 4 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di __________, è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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