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Interessi di mora per il ritardo del datore di lavoro del pagamento degli acconti di contributi.I contributi vanno pagati entro 10 gg,termine prorogato a 30gg.In casu,ritardo dovuto allo scambio di polizze prestampate e del pagamento per diversi periodid.Formalismo eccessivo far pagare interessi. | Omnilex