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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.133
Data decisione, Autorità:
12.10.2006, IICCA
Titolo:
appello - stralcio per transazione extragiudiziaria
Incarto n.
12.2003.133
Lugano
12 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.162
(procedura per locazione e affitto) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 11 giugno 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente l’annullamento della disdetta 18 dicembre
2002 del contratto di locazione relativo alla part. __________ RFD __________,
in subordine la proroga del contratto per la durata di sei anni;
domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Segretario
assessore ha respinto con sentenza del 26 agosto 2003;
appellante l’istante che con appello 4 settembre 2003,
al quale il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo con decreto
dell’8 settembre 2003, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere l’istanza, mentre con le osservazioni del 24 settembre 2003 la
convenuta ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di
prima sede;
ed ora sullo stralcio della procedura d'appello,
l’appellante avendo comunicato il 9 ottobre 2006 che le parti avevano raggiunto
un accordo;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l'appellante postula lo stralcio della procedura di appello poiché le parti
sono addivenute a un accordo;
che la
parte che ritira un appello è da considerare soccombente e come tale assume
tasse, spese e ripetibili del procedimento;
che la
tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari proprio per l'esito
della lite che evita un giudizio di merito;
Per i quali motivi
decreta
-
L'appello 4 settembre 2003 di AP 1 è stralciato dai ruoli per
desistenza.
-
La
tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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