AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2004.376
Data decisione, Autorità: 05.12.2005, TRAM
Titolo: Contributo di livellamento della potenzialità fiscale
Incarto n. 52.2004.376
Lugano 5 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 novembre 2004 del
Comune di CRI 1,
contro
la decisione 15 novembre 2004 del dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, con cui è stato determinato il contributo di livellamento della potenzialità fiscale a favore del comune ricorrente per l'esercizio 2004;
vista la risposta 3 gennaio 2005 della sezione degli enti locali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione intimata il 15 novembre 2004, la sezione degli enti locali, dopo avere riconosciuto che in base ai calcoli effettuati il comune di CRI 1 doveva essere ammesso al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio 2004, ha proceduto a stabilire l'ammontare lordo del medesimo in fr. 13'085.-. Da questo importo la predetta autorità ha tuttavia dedotto fr. 10'539.-, in quanto il conto della gestione corrente 2003 del comune aveva chiuso con un avanzo di fr. 99'342, poi rettificato in fr 81'699.-, ragione per cui, nella misura in cui quest'ultimo importo eccedeva il 10% del gettito dell'imposta cantonale, sussistevano le condizioni previste dall' art. 5 cpv. 2 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, del 25 giugno 2002 (LPI) per effettuare una simile ripresa. Di conseguenza la sezione degli enti locali ha fissato il contributo netto per il 2004 in fr. 2'546. -.
B. Contro questa decisione il comune di CRI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata la ripresa di fr. 10'539.— effettuata dall'autorità di prime cure sul contributo di livellamento lordo e che quindi gli venga riconosciuto a tale titolo l'importo di fr. 13'085.-. Secondo l'insorgente, l'avanzo d'esercizio registrato nel 2003 era dovuto unicamente all'introduzione della nuova legge sulla perequazione finanziaria e al versamento del nuovo contributo di localizzazione geografica e non ad un aumento effettivo delle risorse del comune o ad una sostanziale diminuzione delle uscite.
C. All'accoglimento del gravame si oppone la sezione degli enti locali, la quale formula a questo proposito delle osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 19 LPI, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3.Nel caso di specie è incontestato che il conto della gestione corrente 2003 del comune di CRI 1 è stato chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 99'342.-, in seguito corretto in fr. 81'699.- dalla sezione enti locali in applicazione dei criteri stabiliti dagli art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI. Pure pacifico è il fatto che questo importo è superiore sia al 10% del gettito dell'imposta cantonale, ammontante per il periodo in esame a fr. 9'803.-, sia all'importo minimo di fr. 10'000.- fissato dall'art. 5 cpv. 2 LPI. Litigiosa in questa sede è pertanto unicamente la questione di sapere se, come sostenuto dal comune ricorrente, ai fini del calcolo del contributo che deve essergli effettivamente versato, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il risultato contabile appena menzionato era stato conseguito unicamente grazie agli importi che gli erano stati versati durante l'esercizio 2003 in seguito all'entrata in vigore della nuova LPI, e in particolare grazie al contributo transitorio previsto dall'art. 21 LPI e al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica previsto dall'art. 15 LPI. Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. In effetti, tanto il tenore letterale della legge, quanto i materiali legislativi che la concernono (vedi: messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato e rapporto 12 giugno 2002 della commissione della legislazione) non permettono in alcun modo di ritenere che il legislatore cantonale abbia inteso far dipendere la ripresa del contributo di livellamento, accertato in base ai criteri sanciti dagli art. 4 e 5 cpv. 1 LIP, dall'esistenza di un avanzo d'esercizio al netto da eventuali contributi o sussidi ottenuti dal comune in base alla stessa LIP. A questo proposito va d'altra parte rilevato come l'art. 5 cpv. 2 LIP si rifaccia nella sua sostanza ad una regola già prevista dall'abrogata legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 (Lcint), la quale a sua volta non faceva alcuna distinzione tra gli elementi generanti l'avanzo d'esercizio ai fini della ripresa del contributo di livellamento. Ne consegue, che la decisione impugnata sfugge alle critiche sollevate dall'insorgente.
4.Stante quanto precede il ricorso dev'essere dunque respinto, in quanto infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 19 LPI; 14 RLPI; 3, 18, 28, 43, 46 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del comune di CRI 1.
Intimazione a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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