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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2005.197
Data decisione, Autorità: 26.09.2006, IICCA
Titolo: appalto - mercede
Incarto n. 12.2005.197
Lugano 26 settembre 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.654 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 8 ottobre 2004 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. dallo RA 2
chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 57'033.10 oltre interessi quale mercede per un contratto d’__________, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già annotata in via provvisoria, domande alle quali i convenuti si sono opposti chiedendo in pari tempo la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria, e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 17 ottobre 2005 accogliendo la petizione limitatamente all'importo di fr. 31'046.56 oltre accessori;
appellante l’attrice con atto d’appello 7 novembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre i convenuti con osservazioni 5 dicembre 2005 postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
Per i propri lavori la AP 1 ha emesso fatture per lavori a regia per complessivi fr. 124'920.20 e per lavori a misura per fr. 80'039.-, a fronte delle quali i committenti hanno versato acconti per 146'491.50, rifiutandosi di pagare il saldo di fr. 57'033.10 adducendo che i costi fatturati erano sproporzionati.
Con istanza 19 maggio 2004, la AP 1 ha chiesto l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 58'467.70, istanza accolta dal Segretario assessore con decreto 9 settembre 2004.
I convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che per le opere da gessatore le parti avevano pattuito un importo forfetario di fr. 95'391.86 oltre IVA, sul quale era concesso uno sconto variabile tra il 5 ed il 15%. Pur ammettendo che in corso d'opera si era resa necessaria l'esecuzione di lavori supplementari, essi contestano la fattura finale, rilevando che il raddoppio della cifra pattuita non è giustificato, che i costi fatturati sono eccessivi e sproporzionati per rapporto ai lavori eseguiti, e che controparte non li ha mai resi attenti dell'importante superamento dei costi.
Con i successivi allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.
Con sentenza 17 ottobre 2005 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 31'046.56 oltre interessi del 5% a partire dal 19 maggio 2004, respingendola per la rimanenza perché ha ritenuto non provato un maggiore importo.
Con appello 7 novembre 2005 la AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 5 dicembre 2005 i convenuti propongono di respingere l’appello, protestando tasse, spese e ripetibili.
considerato
in diritto:
Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, op. cit., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).
L'appellante censura la decisione del Pretore, rimproverandogli di aver proceduto alla quantificazione della mercede fondandosi sulla perizia di parte, il cui valore non andrebbe oltre alla semplice allegazione di parte. Poiché dall'istruttoria risulterebbe l'inattendibilità della perizia, il Pretore avrebbe dovuto tener conto della liquidazione operata dai signori __________ e __________ che, quali responsabili della direzione lavori, avevano agito quali persone di fiducia dei committenti.
Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TIApp., m. 36 ad art. 309).
Di conseguenza, quand'anche, come postulato, non si dovesse tener conto della perizia di parte -perché da considerare alla stregua di una mera allegazione di parte- ciò non gioverebbe all'appellante, ritenuto che in tale evenienza verrebbe addirittura a mancare anche l'unico punto di riferimento per stabilire il quantum della mercede, nel qual caso la petizione sarebbe, quindi, interamente da respingere.
Ne discende che l'appello dev'essere respinto, con il carico di spese e ripetibili all'appellante, interamente soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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