AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.37
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00037
Lugano 15 novembre 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 6 febbraio 1995 di
tutti patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio contro l’attestato di carenza beni emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dai reclamanti contro
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. __________, __________ e __________ procedono contro il dott. __________ per l’incasso di Fr. 21’622.15 interessi e spese compresi.
B. Dal verbale di pignoramento 19 gennaio 1995 dell’UE di Lugano risulta che il debitore lavora quale psicologo in proprio conseguendo un guadagno netto mensile di Fr. 3’900.--. II suo minimo di esistenza è stato computato come segue:
introito Fr. 3’900.--
minimo base Fr. 1’025.--
locazione appartamento Fr. 800.--
spese Fr. 20.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
AVS Fr. 416.--
spese di trasferta Fr . 300.--
pasti fuori domicilio Fr. 180.--
totale Fr. 4’606.-- Fr. 3’900.--
Non risultando alcuna eccedenza pignorabile, l’UE di Lugano ha emesso in data 23 gennaio 1995 un attestato di carenza di beni.
C. Con reclamo 6 febbraio 1995 i creditori si sono aggravati contro l’attestato di carenza di beni postulando il completamento del pignoramento mediante l’accertamento di tutti i redditi provenienti da attività lucrative svolte dal debitore. I reclamanti hanno argomentato che nell’ambito di due precedenti esecuzioni, promosse nel 1985 e nel 1989, all’escusso è stato pignorato mensilmente l’importo di Fr. 3’500.-- nel 1985 e di Fr. 762.-- nel 1989. Non avendo il dott. __________ effettuato i versamenti dovuti, i creditori hanno sporto ambedue le volte denuncia penale, le quali sono sfociate in condanne detentive. I reclamanti hanno sostenuto la necessità di indagare sul reddito del debitore, che è in grado di pagare due canoni di locazione, la cassa malati, ecc. Essi ritengono poco credibile che attualmente il suo reddito si sia ridotto così vertiginosamente. Il dott. __________ avrebbe infatti esteso la sua attività anche al Bellinzonese, dove tiene corsi serali, con gruppi di una decina di partecipanti, che pagano oltre Fr. 200.-- ciascuno. I creditori hanno inoltre rilevato che l’escusso si è sempre fatto rappresentare in tutte le procedure da un rappresentante legale, che percepisce senz’altro un onorario.
D. In data 9 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha proceduto a reinterrogare il debitore, il quale ha dichiarato di guadagnare con i corsi serali ca. Fr. 5’000.-- all’anno . Questo importo sarebbe già compreso nel suo introito lordo mensile che ammonta a ca. Fr. 4’500.--. Quali spese il dott. __________ ha indicato le seguenti:
introito Fr. 4’500.--
locazione Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 30.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
riscaldamento Fr. 30.--
AVS Fr. 433.--
spese di trasferta Fr. 500.--
pasti fuori econ. demestica Fr. 200.--
spese professionali (materiale) Fr. 500.--
spese di aggiornamento Fr. 150.--
spese per pubblicità, associazioni Fr. 500.--
totale Fr. 5’008.--
L’escusso ha dichiarato che il suo conto corrente postale presenta un saldo negativo
E. Nelle sue osservazioni 21 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha rilevato che il nuovo interrogatorio del debitore effettuato il 9 febbraio 1995 non ha portato a migliori risultati.
F. Su richiesta di questa Camera il debitore ha comunicato con scritto 4 settembre 1995 che i corsi serali sono normalmente organizzati da gruppi richiedenti, formati da 4-6 persone, oppure sono frutto della pubblicità. I corsi hanno una durata di 1 ½ ore ed il costo è di Fr. 20.-- per serata e per persona. La relativa contabilità non è prevedibile e comunque rientra nell’introito dichiarato all’UE al momento del pignoramento. Il lavoro del debitore è limitato al 50% e comporta trasferte varie richieste dalla casistica.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 119 III 71; 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
a) Dall’esame del calcolo del minimo di esistenza eseguito dall’UE di Lugano in data 9 febbraio 1995 emerge che al debitore sono stati riconosciuti Fr. 500.-- per spese professionali (materiale), Fr. 150.-- per spese di aggiornamento e Fr. 500.-- per spese di pubblicità e partecipazione ad associazioni. Tuttavia risultando agli atti solo documenti concernenti pagamenti risalenti all’anno 1993 risp. inizio 1994 e di conseguenza inadatti a comprovare le attuali spese del debitore, i citati supplementi non si giustificano. Neppure si giustifica l’importo di Fr. 500.-- riconosciuto per spese di trasferta, atteso che dal verbale di pignoramento 19 gennaio 1995 (cfr. narrativa fattuale sub B) risulta che sono stati computati solo Fr. 300.-- ed il debitore non ha prodotto giustificativo alcuno per il preteso aumento di Fr. 200.--. Nel verbale di pignoramento 9 febbraio 1995 non è stato tuttavia tenuto conto del minimo base mensile per persona sola ammontante a Fr. 1’025.--, per cui il minimo vitale del dott. __________, tenendo in considerazione il citato minimo base e non computando le spese summenzionate e calcolati Fr. 9.-- per pasto consumato fuori dall'economia domestica per 20 giorni lavorativi al mese (cfr. tabella dei minimi di esistenza punto 2.4.3)
introito Fr. 4’500.--
minimo base Fr. 1’025.--
locazione appartamento Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 30.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
riscaldamento Fr. 30.--
AVS Fr. 433.--
spese di trasferta Fr. 300.--
pasti fuori domicilio Fr. 180.--
totale Fr. 4’663.--
Nessuna eccedenza pignorabile.
b) Dal verbale di pignoramento 9 febbraio 1995 risulta che l’escusso, reso esplicitamente attento in merito alle disposizioni penali in caso di dichiarazioni inveritiere, l’ha sottoscritto, dichiarando che le indicazioni fornite erano esatte. Il dott. __________ ha inoltre confermato con la sua risposta 4 settembre 1995 che l’introito derivante dai corsi serali è già compreso nell’importo di Fr. 4’500.-- indicato quale guadagno e del quale l’UE di Lugano ha tenuto conto nel summenzionato verbale di pignoramento. Se i reclamanti tuttavia ritengono, che le indicazioni del dott. __________ non corrispondano alla verità, sono rinviati all’autorità penale.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 6 febbraio 1995 di __________, __________ e __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster