AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2006.192
Data decisione, Autorità: 30.11.2006, TCA
Titolo: Ricorso per denegata giustizia. Decisione emanata nelle more della procedura. Stralcio.
Raccomandata
Incarto n. 36.2006.192
ir/td
Lugano 30 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
" che RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in cura presso il Dr. __________ di __________ per una follicolite cronico-nodulare;
che l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di assumere i costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;
che conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la spesa di CHF 677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal professionista;
che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aggravandosi contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la comunicazione di rifiuto di assunzione dei costi di cura;"
A seguito del citato ricorso CO 1 ha emanato una formale decisione con cui ha formalmente ricusato - il 14 agosto 2006 - di assumersi le predette spese di cura.
Con atto del 14 settembre 2006 RA 1, per la figlia minorenne, ha impugnato la decisione formale richiamando la non esaustività dell'Opre in merito alla lista delle patologie che permetterebbero il rimborso di spese quali quella supportata dalla ricorrente e fatturata dal dott. __________.
Nelle proprie argomentazioni CO 1 specifica in particolare:
" Dopo una rivalutazione del caso la cassa malati annulla la decisione formale del 14 agosto 2006 e si impegna a prendere a carico il trattamento relativo al periodo 9 gennaio - 28 marzo 2006, rimborsando fr. 386.50 (importo a favore dell'assicurata dopo deduzione del saldo franchigia 2006 e del 10% della quota-parte), non appena il ricorrente ritirerà il suo ricorso del 17 ottobre 2006 e il TCA comunicherà la radiazione del ricorso." (Doc. III)
" … può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. …
riconsideriamo e annulliamo la nostra decisione del 14 agosto 2006. In effetti, le comunichiamo che la fattura no. 661136886/0092490 di Fr. 677.35 del Dr. __________ riguardo il trattamento dal 9 gennaio al 28 marzo 2006 le sarà pagata una deduzione delle partecipazioni legali.
Siccome una procedura è avviata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino, la informiamo che tale pagamento sarà contabilizzato appena l'autorità giudiziaria avrà emanato sentenza." (Doc. IV)
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Come noto alle parti, in virtù della vigente LPGA, una decisione formale (quale quella emessa il 14 agosto 2006 da CO 1) può fare oggetto di opposizione (come in concreto è stato fatto dal signor RA 1 il 14 settembre 2006).
Il ricorso d'interesse qui è stato inoltrato dal padre di RI 1 nuovamente per denegata giustizia.
In effetti quando un'opposizione a decisione formale è pendente è compito dell'assicuratore adito emanare il provvedimento su opposizione ed il Tribunale può intervenire solo a fronte di ricorso per denegata giustizia in caso di ingiustificato ritardo ed unicamente per ingiungere all'amministrazione di ossequiare ai suoi obblighi di legge.
Per eventuali prestazioni successive CO 1 si è riservata una valutazione del medico fiduciario ("eventuale perizia").
Il riconoscimento di spese future non è oggetto del contendere e non può essere qui esaminato ed evaso. Eventuali future prestazioni analoghe a quelle qui in discussione saranno esaminate - secondo procedura - da CO 1 e decise di volta in volta dalla Cassa con possibilità d'impugnativa da parte dell'assicurata.
D’avviso di questo Tribunale nel caso concreto non si giustifica un riconoscimento di ripetibili in favore dell’assicurata che ha esercitato da sola i suoi diritti in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e di applicare d’ufficio il diritto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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