AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.402
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ministero pubblico quale istante
Incarto n.
60.2006.402
Lugano
21 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.10.2006 presentata dal
IS 1
in relazione alla trasmissione dei formulari statistici in caso di
morte dell’Ufficio dello Stato civile della Confederazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In base
all’Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS
431.012.1), l’Ufficio federale di Stato civile, mediante formulari, chiede ai
medici la causa dei decessi da loro constatati: se è effettuata un’autopsia,
viene chiesto l’esito della medesima.
2.In
relazione a tale incombenza, il Ministero pubblico chiede, in riferimento
all’art. 27 CPP, una decisione di principio relativa alla procedura da seguire.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso, è pacifico che la trasmissione dei dati richiesti, prevista
dall’Ordinanza, possa avvenire senza ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP.
Questo anche ritenuto che, come risulta dal testo dei formulari, l’autorità
richiedente si preoccupa anche di tutelare la riservatezza dei dati. Inoltre
l’art. 7 dell’Ordinanza richiama espressamente l’obbligo del segreto ed il
dovere di diligenza.
5.Considerata
la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster