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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2005.191
Data decisione, Autorità: 08.09.2006, IICCA
Titolo: lavoro - pagamento del salario - accessori
Incarto n. 12.2005.191
Lugano 8 settembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 7 giugno 2005 da
AO 1 RA 2
contro
AP 1 RA 1
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29'854.-
oltre accessori -poi ridotto a fr. 13'089.90 in sede di replica- quale mancato guadagno
dovuto a mora del datore di lavoro nonché la restituzione dell’originale della polizza
d’assicurazione no 340.407 della AO 1, domande che il convenuto ha ammesso
limitatamente all’importo di fr. 7'853.- e che il Pretore ha integralmente accolto;
appellante il convenuto che, con “ricorso” 28 ottobre 2005, chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di ridurre a fr. 7'853.- l’importo riconosciuto all’istante;
mentre con osservazioni 14 novembre 2005 l’istante propone di respingere l’appello;
considerato
in fatto e in diritto:
ll 24 gennaio 2005 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 aprile successivo, con la motivazione che si trattava della necessaria conseguenza di decisioni prese dalla direzione di __________ delle due compagnie.
All’udienza di discussione il convenuto ha contestato la domanda, sostenendo che controparte già aveva ricevuto parte delle sue spettanze, sicché, calcolando le provvigioni in base alla media degli ultimi 3 anni, riconosceva unicamente un residuo di fr. 7'853.-.
In replica l’istante, contestando il calcolo di controparte che, a suo dire, non teneva conto di tutte le componenti salariali, essendo stato omesso di conglobare anche la voce “rappel”, ha diminuito la propria pretesa a fr. 13'089.90, che il Pretore, con la sentenza impugnata, gli ha integralmente accordato.
Con osservazioni 14 novembre 2005 l’appellato chiede che il gravame sia respinto con protesta di spese e ripetibili.
Il punto 5.2 del contratto 15 gennaio 2004 (doc. A) indica che le disposizioni dell’Agente generale o della Compagnia riguardanti la natura o il livello delle provvigioni correlate costituiscono parte integrante del contratto, e il punto 5.3 precisa che le provvigioni di acquisizione sono stabilite negli allegati al contratto stesso (pto 5.3). Tra questi allegati v'è quello intitolato “rappel annuali” (doc. L) che prevede l’erogazione di provvigioni dipendenti dalla produzione conseguita, sicché le stesse sono da considerare parte dello stipendio e sono dovute per contratto. La sentenza del Pretore merita quindi conferma laddove egli ha considerato il "rappel" quale componente dello stipendio e ne ha tenuto conto nell’ambito del calcolo dello stipendio medio.
Ne discende che, il calcolo del Pretore essendo per il resto rimasto incontestato, l’appello dev’essere respinto. Non si prelevano tasse né spese (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia:
L’appello 28 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 400.- di ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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