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Numero d'incarto:
14.2003.67
Data decisione, Autorità:
07.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.67
Lugano
7 agosto 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Visto l’appello 31 luglio 2003 presentato da
(rappr. dallo studio legale __________
avverso
la decisione 21 luglio 2003 del Segretario assessore
della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, che accoglie l'opposizione ex
art. 278 LEF interposta da
(rappr. dall'avv. __________
Preso atto della domanda contenuta nell’appello e
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF secondo cui
l’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro;
considerato che con il termine “opposizione” va intesa
l’intera procedura di opposizione, compresa la decisione del giudice di primo
grado, la quale non diventa esecutiva fino a quando il termine per ricorrere
non è scaduto infruttuoso, rispettivamente fino a quando il ricorso interposto
da una parte non è stato respinto dall’autorità superiore o ritirato;
atteso quindi che ope legis il sequestro rimane
pienamente operante finché è sub iudice, la norma topica di diritto federale
(art. 278 cpv. 4 LEF) derogando a quella cantonale (art. 22 cpv. 3 LALEF);
ritenuto che l’istanza per effetto sospensivo è di
conseguenza irricevibile;
decreta 1. L’istanza
per effetto sospensivo è irricevibile.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Il
presidente
giudice
Flavio Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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