AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.237
Data decisione, Autorità: 09.11.2006, PRPEN
Titolo: Sottrarre una somma di denaro approfittando dell'anzianità della vittima.
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.237 DA 3047/2006
Bellinzona 9 novembre 20069 novembre 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1, difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ripetuto furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, a __________, nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2005, sempre in danno di CIVI 1, presentandosi per la vendita di tovaglie e centrini e quindi approfittando dell’anzianità della vittima, frugando nei cassetti dei mobili, ripetutamente sottratto somme di denaro per un importo totale imprecisato, quantificato dalla denunciante in fr. 9'930.--, ma che l’accusata ammette unicamente nella misura di fr. 60.--; art. 139 Cifra 1 CP;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3047/2006 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 agosto 2006;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006, al quale ha partecipato l’accusata, assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale afferma di volersi opporre alla pena dell’espulsione e motiva questa richiesta argomentando sul fatto che ora l’accusata si è riappacificata col marito e che vive con quest’ultimo e le figlie in Germania. La pena detentiva proposta crea meno pregiudizio in quanto sospesa condizionalmente e l’accusata si dice certa di non commettere mai più reati, in ragione soprattutto del fatto che ha ritrovato armonia in famiglia;
viene sentita per ultima l'accusata che si dichiara molto dispiaciuta e pentita per quello che ha fatto, ammettendo solo il furto di fr. 60.-- e ritiene la pena principale severa, ma contesta soprattutto la pena accessoria dell’espulsione. Afferma inoltre di non avere commesso tutti i furti a lei imputati. Nel verbale di polizia aveva dichiarato che in talune date non si trovava in Svizzera; ha confermato questa circostanza in data odierna senza però essere in grado di dimostrarla tramite l’esibizione del passaporto che possedeva all’epoca dei fatti, in quanto quello da lei oggi posseduto è nuovo.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
2.In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.La pretesa civile deve essere rinviata al competente foro civile?
5.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di furto per i fatti compiuti nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3047/2006 del 30 agosto 2006.
condanna ACCU 1,
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 300 .— (600.—in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
dichiara la sentenza è definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster