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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.130
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso non completato nel termine assegnato dal Tribunale
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.130
rg/gm
Lugano
5 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 7 luglio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli
atti;
richiamato il
decreto 28 agosto 2006 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non
ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6
aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 20
giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
ritenuto
che il termine
assegnato é infruttuosamente trascorso l’interessata non avendo proce-duto nei
suoi incombenti né scusato la propria omissione;
che il ricorso
deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tri-bunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
richiamati gli art. 1a,
2 e 8 LPTCA e 61 cpv. 1 lett. LPGA
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- La
tassa di giustizia e le spese per globali CHF 200.-- sono poste a carico di RI
1, __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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