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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2005.396
Data decisione, Autorità: 15.09.2006, TRAM
Titolo: Licenziamento con effetto immediato per motivi disciplinari
Raccomandata
Incarto n. 39.2006.6
DC/sc
Lugano 4 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 23 agosto 2006 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 agosto 2006 la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha più diritto a beneficiare degli assegni familiari dal 1° agosto 2006 per il figlio __________ in quanto egli ha compiuto i venti anni il 2 luglio 2006 (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:
" __________ è ancora apprendista, non guadagna un salario grande. Gli alimenti dal Cantone non vengono più pagati già da quando ha fatto 18 anni.
Io sono divorziata e dal padre di __________ () non riceviamo niente, anche perchè non si trova in Svizzera e neppure in Europa (). Io non ho un grande salario, finanziariamente faccio fatica. Vista la mia situazione volevo chiedere gentilmente se non era possibile almeno ricevere gli assegni fino alla fine del tirocinio di __________. Lui non riceve nessun aiuto agli studi. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell'11 settembre 2006 la CO 1 propone di respingere il ricorso, richiamando l'art. 22 LAF (cfr. Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° agosto 2006, per giovani in formazione erogato a RI 1.
A motivazione della soppressione la Cassa adduce il compimento del 20esimo anno di età del figlio __________.
Secondo l'art. 21 LAF:
"cpv. 1: Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio che ha compiuto i 15 anni, se alternativamente:
a) il figlio segue una formazione in Svizzera;
b) a causa di un danno alla salute fisica o psichica, il figlio segue una formazione speciale.
cpv. 2: Sono riservate le disposizioni particolari derivanti all'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e agli Stati dell'Unione Europea."
L'art. 22 LAF prevede che:
"cpv. 1: Il diritto all'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica quanto previsto all'art. 21.
cpv. 2: Il diritto all'assegno si estingue nel momento in cui al figlio è riconosciuto un diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità.
cpv. 3: Negli altri casi il diritto all'assegno può durare fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i venti anni."
2.3. Nel caso concreto, in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un assegno è dato al massimo per i giovani in formazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b LAF) fino alla fine del mese in cui il figlio compie vent'anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF).
Questo, anche se la formazione non è ancora conclusa (al proposito cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio in RDAT I - 2000 pag. 121 seg. (128-129): "Il limite massimo di età per poter percepire l'assegno di formazione è fissato a 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF) e non a 25 anni come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni. Questa è una scelta difficilmente comprensibile se si considera la durata normale di una formazione completa, peraltro riconosciuta anche nelle analoghe normative dell'AVS.").
Di conseguenza correttamente la Cassa a seguito del compimento del 20esimo anno di età del figlio __________, nato il 2 luglio 1986, ha soppresso l'assegno a decorre dal 1° agosto 2006.
A titolo abbondanziale il TCA segnala, che la nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam), adottata dal Parlamento il 24 marzo 2006 e sulla quale il popolo dovrà pronunciarsi il 26 novembre 2006 a seguito di un referendum (cfr. FF 2006 pag. 6195) contiene un articolo (Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni) del seguente tenore:
" 1Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;
b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.
2Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.
3L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Intimazione alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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