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Numero d'incarto:
14.2003.52
Data decisione, Autorità:
20.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.52
Lugano
20 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Visto l’appello 16 giugno 2003 presentato da
rappr. dall’avv.
avverso
la decisione 3 giugno 2003 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione promossa da
rappr. dall’avv.
Preso atto della domanda contenuta nell’appello e
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la
domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile
per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis,
per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in
giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di
esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima
autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
Decreta:
-
L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
per
la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice
Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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