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Numero d'incarto:
INC.2002.59402
Data decisione, Autorità:
09.12.2002, GIAR
N. 594.2002.2 L Lugano,
9 dicembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo
presentato congiuntamente il 9 dicembre 2002
dalla ditta __________,
e da __________, __________, e __________
(tutti patrocinati dall'avv. __________)
contro la decisione 29 novembre
2002 del Procuratore pubblico avv. Giovan Maria Tattarletti, che ha
rifiutato il dissequestro del capitale sociale della prima reclamante nel
procedimento pendente contro __________ per titolo di truffa;
considerato che:
il procedimento penale in oggetto contro __________ è stato assunto
dalle competenti Autorità penali italiane con decisione 25 ottobre 2002 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, che ha così dato
concreto seguito alla corrispondente domanda 2 ottobre 2002 del Ministero
pubblico di Lugano, trasmessa per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia
rispettivamente dell'Ambasciata svizzera a __________, come risulta dalle note
8 e 11 ottobre 2002;
l'accoglimento della domanda di trasferimento dell'azione penale ha
fatto cessare la competenza della giurisdizione locale, con equivalenza a non
luogo a qui procedere (la cui eventuale contestazione non rientra nelle
attribuzioni di questo giudice: v. decisione 22 ottobre 2002 in re A.Z., GIAR
615.2002.1; v anche la decisione 29 ottobre 2002 proprio concernente __________,
inc. GIAR 594.2002.1);
l'art. 89 AIMP prescrive che le Autorità svizzere, una volta assunto il
procedimento da parte dello Stato estero, non possono prendere altri
provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita, salvo eccezioni
che qui non ricorrono;
allora non è più dato di entrare nel merito del gravame, per cui viene
stralciato dai ruoli, in quanto irricevibile senza carico di spese giudiziarie
(garantito il ricorso alla Camera dei ricorsi penali), ritenuto
abbondanzialmente che il lamentato sequestro manterrebbe la sua legittimità
solo in quanto oggetto di corrispondente richiesta e conferma da parte della
menzionata ora competente Autorità penale italiana, nel rispetto delle
procedure di assistenza giudiziaria internazionale;
visti gli art. 88 e 89 AIMP, 161
ss. e 280 ss. e 284 cpv. 1 lett. a CPP,
decide:
Il reclamo è irricevibile
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie né si attribuiscono
ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall'intimazione.
Intimazione:
giudice
Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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