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Numero d'incarto:
14.2003.36
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.36
Lugano
9 aprile 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Visto l’appello 2 aprile 2003 presentato da
patrocinata
dall’avv. __________
avverso
la decisione 17 marzo 2003 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5 nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione promossa da
patrocinato
dall’avv. __________
Preso atto della domanda contenuta nell’appello e
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la domanda
di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per
carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per
diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato
formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e
fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità
giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
decreta 1. L’istanza
per effetto sospensivo è irricevibile.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5.
per
la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice
Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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