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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.18
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.18
Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 2002 da
rappr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003
ne ha postulato l'annullamento;
con osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura
il 21 gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione;
che l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata
il 21 febbraio 2003 (data del timbro postale);
che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni
(art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre
il 22 gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo
dei termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31 gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il 21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;
per questi motivi
richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
L'appello 21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo.
La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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