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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.10
Data decisione, Autorità:
12.10.2006, ICCA
Titolo:
delibazione di sentenza estera: stralcio per mancato anticipo
Incarto n.
10.2006.10
Lugano,
12 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 9
agosto 2006 presentata da
IS 1
(patrocinato dall' PA 1 )
riguardante la sentenza del 26 aprile
2006 con cui il Tribunale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia)
ha pronunciato il divorzio tra l'istante e
CO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
ricordato
che con ordinanza del 10 agosto 2006 il presidente della Camera ha invitato
l'istante a produrre entro il 2 ottobre 2006 una copia
autenticata e tradotta in italiano della citazione pubblicata sul Foglio ufficiale
della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, mediante la quale si invitava la
convenuta a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di __________ entro 15
giorni;
constatato
che nulla è giunto a questa Camera, né l'istante ha postulato proroga di sorta,
nonostante l'avvertimento che la decorrenza infruttuosa
del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla delibazione;
rammentato
altresì che l'11 agosto 2006 l'istante è stato invitato da questa Camera a
depositare entro il 4 settembre 2006, a titolo di anticipo per le spese
giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale
69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti,
con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai
ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nessun versamento risulta essere
intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del
termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di
delibazione sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali (con tassa di
giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha
provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta,
cui l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'istanza
è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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