AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2006.85
Data decisione, Autorità: 29.09.2006, ICCA
Titolo: Iscrizione di una servitù prediale nel registro fondiario: planimetria senza firma o senza firma autenticata.
Incarto n. 11.2006.85
Lugano, 29 settembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.40 (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con opposizione del 14 marzo 2005 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 Viganello)
al precetto esecutivo civile intimatole il 7 marzo 2005 da
e AP 1 (patrocinati dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emanata quello stesso giorno dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 224 RFD di __________ (23 m²), e AO 1, proprietaria dell'attigua particella n. 225 (929 m²), hanno firmato il 30 luglio 2004 l'atto seguente:
__________, 30 luglio 2004
Lodevole
Ufficio dei Registri
Richiesta di costituzione di servitù
Egregi signori,
Chiediamo l'iscrizione a registro fondiario della seguente servitù:
Fondo dominate: particella 224 nel comune di __________
Fondo serviente: particella 225 nel comune di __________
Tenore: superficie limitatamente alla parte colorata in verde nella planimetria allegata di ca. 6 m² per la posa e l'uso di un tavolo.
Fondo dominate: particella 225 nel comune di __________
Fondo serviente: particella 224 nel comune di __________
Tenore: apertura laterale di una finestra delle dimensioni di
cm 67 x 60.
In fede
AO 1
AP 2
AP 1
B. Il 7 marzo 2005 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole di iscrivere entro dieci giorni “la servitù prediale di cui alla convenzione di costituzione di servitù prediale sottoscritta dalla precettata in data 30 luglio 2004”, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico essi hanno indicato: “convenzione di costituzione di servitù prediale di data 30 luglio 2004”. AO 1 ha introdotto opposizione al precetto il 14 marzo 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sostenendo di non avere inteso costituire alcuna servitù, ma solo concedere “una autorizzazione ad usare saltuariamente e senza corrispettivo l'appezzamento di terreno”.
C. Al contraddittorio del 14 aprile 2005 le parti hanno convenuto di sospendere la procedura in vista di trattative. L'udienza è poi ripresa il 22 febbraio 2006 e in tale occasione le parti hanno illustrato al Pretore una bozza di accordo (munita di planimetria), sulla quale si sono riservate di riflettere entro il 31 marzo 2006. Nessuna intesa essendo stata raggiunta, l'udienza è stata aggiornata al 16 maggio 2006 e in quella circostanza le parti sono tornate ai loro punti di vista iniziali, chiedendo al Pretore di decidere. Statuendo con sentenza del 28 agosto 2006, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di fr. 40.– a AP 1 e AP 2 in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il giudizio appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 28 agosto 2006 per ottenere che l'opposizione di AO 1 al precetto esecutivo sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
AP 2 chiedono che AO 1 faccia iscrivere nel registro fondiario la servitù prediale costituita a carico della sua particella n. 225 (posa e uso di un tavolo su una superficie di 6 m²). La richiesta è chiara. Anzi, consistendo la prestazione litigiosa – come nella fattispecie – in un'iscrizione nel registro fondiario che l'escusso si è obbligato a chiedere, il precettante potrebbe anche invitare il giudice dell'esecuzione ad autorizzarlo a procedere in luogo e vece del renitente (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 440 n. 40).
Secondo il Pretore l'obbligo di cui precettanti chiedono l'adempimento nel caso specifico non è contenuto in un valido titolo giuridico. A mente sua, qualora una servitù sia da esercitare – come in concreto – su una sola porzione del fondo serviente, l'atto di costituzione dev'essere provvisto di una planimetria da cui si evinca quale sia la superficie gravata. Nel fascicolo processuale figurando solo l'atto costitutivo della servitù, a mente del Pretore l'oggetto del diritto reale limitato non è determinabile. Per di più – ha soggiunto il primo giudice – nel caso specifico tale atto non può reputarsi esecutivo, poiché la firma della proprietaria del fondo serviente (la precettata medesima) non è autenticata, di modo che l'ufficiale del registro fondiario nemmeno accetterebbe l'iscrizione.
Dall'argomentazione secondo cui la servitù a carico della particella n. 225 non potrebbe essere iscritta perché la firma di AO 1 sull'atto di costituzione è priva di autentica va subito sgombrato il campo. I precettanti chiedono in effetti che AO 1 abbia a instare lei medesima per l'iscrizione della servitù, non pretendono di essere autorizzati ad agire in sua vece. Presentandosi personalmente dinanzi all'ufficiale del registro fondiario, AO 1 potrà firmare quindi in presenza dell'ufficiale il formulario di iscrizione previsto dall'art. 13 cpv. 2 RRF, legittimandosi semplicemente con un documento d'identità o una licenza di condurre (Bettina Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, Zurigo 1997, pag. 135 nota 677 con numerosi richiami di dottrina; ora anche Schmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 29a ad art. 965 CC). Certo, l'ufficiale verificherà altresì che la firma di AO 1 sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004 sia autografa (art. 965 cpv. 3 CC). A tal fine gli basterà confrontare tuttavia la firma con quella apposta in sua presenza e vista dell'interessata sul formulario di iscrizione (Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 383 nota 28 con rinvii di dottrina). Non occorrerebbe pertanto alcuna autentica.
Se mai l'ufficiale esigerà che siano autenticate, sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004, le firme di AP 1 e AP 2. Un contratto di servitù prediale dev'essere firmato, invero, anche dal proprietario del fondo dominante (Petitpierre in: Basler Kommentar, op. cit., n. 127 ad art. 732 CC). In condizioni simili l'ufficiale del registro procede dunque ad appurare l'identità dei contraenti (Homberger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 53 ad art. 965 CC). Mancando l'autentica delle firme, non respingerebbe tuttavia l'istanza di iscrizione per ciò solo. Al contrario: trattandosi unicamente di completare la prova di un diritto di disporre, egli assegnerà all'istante un breve termine per rimediare al difetto (art. 966 cpv. 2 CC). Nemmeno sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.
Nel caso specifico la planimetria prodotta all'udienza del 22 febbraio 2006 reca la sola firma di AP 1 e AP 2. AO 1 non l'ha sottoscritta. E in un'evenienza del genere l'ufficiale del registro fondiario non può assegnare un termine al richiedente per sanare il vizio. Non si tratta invero di completare semplicemente la prova di un diritto di disporre (art. 966 cpv. 2 CC). Nell'ambito di un atto costitutivo di servitù prediale un piano di situazione approvato solo verbalmente è inefficace, com'è inefficace un contratto vincolato alla forma scritta firmato da una sola parte. In tali casi l'ufficiale respinge la domanda di iscrizione. In concreto dunque, si ordinasse pure alla precettata di presentarsi davanti all'ufficiale del registro con la “richiesta di costituzione di servitù” del 30 luglio 2004 munita della planimetria unita al verbale d'udienza del 22 febbraio 2006, l'ufficiale rigetterebbe la richiesta di iscrizione. Ne segue che, in ultima analisi, giustamente il Pretore ha confermato l'opposizione al precetto esecutivo. L'appello è destinato così all'insuccesso.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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