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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.55
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TE
Titolo:
imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di posteggi pubblici
Incarto n.
30.2006.55
Lugano
29 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
Avv.
Margherita De Morpurgo
statuendo
sul ricorso presentato in data 11/14 agosto 2006 da
RI
1
nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a C__________
relativamente
al mappale 411 RFD di S__________
Letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
che
il Comune di __________ ha provveduto a realizzare 16 nuovi posteggi pubblici
in zona C__________. I lavori di costruzione si sono conclusi con il relativo
collaudo in data 14 giugno 2006;
che
per la realizzazione di suddetta opera il Consiglio comunale di __________, in
data 15 dicembre 2003, ha concesso un credito di costruzione di fr. 453'900.--,
fissando all’80% della spesa determinante a preventivo, il prelievo di
contributi di miglioria. Successivamente, nel corso della seduta del 24 ottobre
2005, il legislativo comunale ha modificato la percentuale di prelievo,
riducendola al 60% delle spese nette a consuntivo dell’opera, definita di
urbanizzazione generale;
che
sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le
già citate opere, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1. dicembre 2005 al 2
gennaio 2006 ed inviando il 29 novembre 2005 un avviso personale ai
contribuenti interessati;
che
RI 1 è proprietario del mappale no. 411 ed in tale veste è stato assoggettato
al pagamento di un contributo di miglioria;
che
con scritto inviato per lettera raccomandata dell’11 agosto 2006 ed
esprimendosi in lingua tedesca il proprietario si è aggravato a questo
Tribunale. Nel merito il ricorrente contesta il contributo sostanzialmente per
carenza di vantaggio particolare;
che
giusta l’art. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.) –
applicabile per il rinvio generico di cui all’art. 23 della Legge sui
contributi di miglioria (LCM) – prima di entrare nel merito di un’istanza o di
un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che
a norma dell’art. 13 LCM contro il prospetto dei contributi è dato reclamo
all’autorità che lo ha elaborato, ovvero al Municipio, entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione. Quindi, contro la decisione su reclamo,
è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dalla sua
intimazione;
che
pertanto, considerato che il Tribunale di espropriazione è competente a
statuire solo in seconda istanza e che in concreto il precedente rimedio
giuridico non è stato esaurito, il ricorso in oggetto è irricevibile;
che
in applicazione dell’art. 4 LPamm. lo scritto è trasmesso d’ufficio, per
evasione, al Municipio di S__________, che dovrà valutare il merito delle
contestazioni e, prima ancora, la tempestività del gravame;
che,
naturalmente, il proprietario avrà la facolta di impugnare la conseguente
decisione municipale interponendo ricorso dinanzi a questo Tribunale nella
forma prevista dagli art. 8 e 46 LPamm;
Per questi motivi
richiamati gli art. 13 e 23
LCM, nonché 3 segg. LPamm.,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
-
Gli atti sono trasmessi d’ufficio per
competenza al Municipio di S__________.
-
Non si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione a:
per
il Tribunale di espropriazione
la
Presidente
Margherita
De Morpurgo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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