AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.96
Data decisione, Autorità: 03.04.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.96
Lugano 3 aprile 2003/B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 agosto 2002 da
patr. dall’avv. __________
Contro
patr dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE __________ del 1°/4 luglio 2002 dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 3 ottobre 2002 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 9'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002 su fr. 3'000.--, dal 1° febbraio 2002 su fr. 3'000.-- e dal 1° marzo 2002 su fr. 3'000.-- l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 4 luglio 2002.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto
14 ottobre 2002 ha postulato:
A. In ordine
I. In via principale
1.1 L'appello interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona è accolto.
1.2 Di conseguenza la sentenza citata è annullata e l'istanza di rigetto dell'opposizione presentata il 13/14 agosto 2002 dichiarata irricevibile per mancanza di legittimazione dei rappresentanti dell'istante.
1.3 Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
II. In via subordinata
2.1 L'appello interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona è accolto.
2.2 Di conseguenza la sentenza citata è annullata per violazione degli art. 8 e 29 CF.
2.3. L'incarto è trasmesso nuovamente alla Pretura del Distretto di Bellinzona per indire una nuova convocazione all'udienza di discussione.
2.4. Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
B. Nel merito
I. In via preliminare
1.1. L'appello interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona è accolto.
1.2 Di conseguenza la sentenza citata è annullata e l'istanza di rigetto dell'opposizione presentata il 13/14 agosto 2002 dichiarata irricevibile per mancanza di legittimazione passiva.
1.3 Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
II. In ogni caso
2.1 L'appello interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona è accolto.
2.2 Di conseguenza la sentenza citata è riformata come segue:
2.2.1 L'istanza è respinta.
2.2.2 Di conseguenza è confermata l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona fatto spiccare il 4 luglio 2002 da __________, contro la __________, per l'importo di fr. 9'000.-- oltre interessi e spese.
2.3 Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Con osservazioni 20 novembre 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione
dell'appello, con protesta di spese e ripetibili;
con atto 15 gennaio 2003 l'appellante ha presentato istanza di intersecazione;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 1°/4 luglio 2002 dell'UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ ( in seguito: __________) per l'incasso di fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2002, fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% al 1° febbraio 2002 e fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal 1° marzo 2002, indicando quale titolo di credito: "Salario quale allenatore squadra __________ 3 mesi (dicembre, gennaio e febbraio).
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per fr. 9'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2001 su fr. 3'000.--, dal 31 gennaio 2002 su fr. 3'000.-- e dal 28 febbraio 2002 su fr. 3'000.--.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto 31 maggio 2001 stipulato con l'escussa (doc. A), in cui quest'ultima per il suo ingaggio quale allenatore della 1ª squadra femminile di Lega Nazionale A per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 si impegnava a versargli uno stipendio mensile di fr. 3'000.-- a partire dal 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2002 e dal 1° agosto 2002 fino al 31 maggio 2003.
Con disdetta 6 dicembre 2001 la __________ ha sciolto il contratto per il 28 febbraio 2002. __________ pretende con l'esecuzione in esame lo stipendio per i mesi di dicembre 2001, gennaio e febbraio 2002.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il procedente nell'esercizio della sua funzione di allenatore ha mostrato lacune nei rapporti interpersonali con le giocatrici. __________ non era riuscito a gestire i rapporti con le giocatrici svizzere professioniste, che avrebbero dovuto consentire alla squadra il salto di qualità. I problemi, dovuti alla lacunosa conduzione della squadra si sono poi ripercossi sui risultati sportivi, che si sono rivelati scarsi, tant’è che a seguito della partenza di due giocatrici del quintetto base, la squadra è stata esclusa dalle finali. La __________ ha poi rilevato che dal profilo finanziario il danno conseguente alla lacunosa gestione del gruppo ha comportato una riduzione considerevole dell'apporto da parte dello sponsor principale __________ come risulta dallo scritto di quest'ultima 1° ottobre 2001 (doc. 2), una raccolta deficitaria di sponsor per la stagione in corso dovuta al peggior risultato degli ultimi 12 anni, e spese sostenute nell'ingaggio di giocatrici straniere per mantenere il contingente. Il danno, che può essere quantificato, ammonta quindi almeno a quanto preteso dalla controparte.
Replicando il procedente ha dichiarato di avere svolto con diligenza la sua attività di allenatore, precisando che il rimprovero dell'escussa è irrilevante. Con la disdetta ricevuta, effettiva dal 28 febbraio 2002, è stato esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione, tuttavia la datrice di lavoro è comunque obbligata a corrispondergli il salario fino alla scadenza contrattuale. L'escutente ha poi rilevato che la contropretesa fatta valere dall'escussa in compensazione per risarcimento danni è integralmente contestata, in ogni caso non è liquida, per cui non può essere esaminata nella procedura di rigetto dell'opposizione.
D. Con sentenza 3 ottobre 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo il contratto 31 maggio 2001 (doc. A) valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Le argomentazioni di controparte sia in relazione ai lacunosi rapporti interpersonali con le giocatrici sia per quanto concerne il danno finanziario causato dal procedente nell'ambito della società in seguito alla lacunosa gestione della squadra sono state respinte.
E. Contro la citata sentenza si è tempestivamente aggravata l'escussa asserendo
che in seguito alla mancata presentazione in prima sede, da parte dei due patrocinatori, della procura sottoscritta dal procedente l'istanza va dichiarata irricevibile per mancanza di legittimazione dei rappresentanti del creditore;
che non essendole stata concessa nel corso dell'udienza di contraddittorio la possibilità di duplicare, è stato violato il suo diritto di essere sentita, per cui la sentenza va annullata e l'incarto rinviato alla Pretura, affinché venga convocata una nuova udienza che le permetta di duplicare;
che in seguito alla mancanza d'identità tra la parte escussa indicata sul PE e quella menzionata erroneamente sull'istanza di rigetto e sulla sentenza impugnata, la sentenza va annullata;
che a causa dell'oggettiva cattiva conduzione della squadra da parte dell'allenatore, vi sono stati scarsi e deludenti risultati sportivi;
che la cattiva gestione della squadra ha avuto pesanti conseguenze organizzative e finanziarie, per cui lo sponsor principale ha ridotto considerevolmente il proprio apporto;
che essendo stato il risultato sportivo il peggiore da 12 anni, la raccolta di sponsor per la stagione in corso è stata insufficiente;
che la società ha dovuto investire su giocatrici straniere costose, confidando nel mantenimento del contigente;
che il danno economico, il quale supera chiaramente la pretesa vantata dal procedente, viene posto in compensazione.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
G. Il 15 gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto l'intersecazione di talune affermazioni contenute nelle osservazioni di controparte, ritenendole offensive e contrarie alle convenienze.
Considerato
In diritto:
Lo scritto 6 dicembre 2002 __________ annesso all'istanza d'intersecazione, è pure irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stato prodotto la prima volta in sede d'appello.
Con le sue osservazioni __________ ha prodotto copia della procura conferita il 23 luglio 2002, tra gli altri, all'avv. __________ e all'avv. __________. Questo modo di procedere è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF (5P.475/2000) 8 febbraio 2001) che permette di fissare alla parte un breve termine per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di rappresentanza del proprio patrocinatore quando vi sono concreti motivi di dubbio.
3.a) L'appellante ha poi eccepito la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., non avendo avuto in prima sede la possibilità di duplicare e ha postulato l'annullamento della sentenza e la trasmissione dell'incarto alla Pretura affinché le parti vengano citate ad una nuova udienza di contraddittorio.
b) Ex art. 20 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere (art. 82 LEF) sentiti esse vengono citate a comparire entro un breve termine. All'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta.
c) Nel caso di specie dal verbale d'udienza 2 ottobre 2002 si evince che la __________ non solo non ha chiesto di duplicare, ma ha altresì apposto la propria firma in calce al verbale che concludeva con l'indicazione "letto, approvato e firmato all'originale" e "il giudice deciderà", manifestando così implicitamente il proprio consenso alla chiusura dell'udienza. Va poi osservato che l'appellante dopo l'udienza di contraddittorio non ha sollevato contestazione alcuna, per cui eccepire la violazione del suo diritto di essere sentita in questa sede appare al limite del temerario.
4.a) In sede di appello la __________ ha contestato la sua legittimazione passiva essendo essa stata indicata nell'istanza di rigetto e nella sentenza pretorile quale "", mentre la sua corretta denominazione è "".
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
Il debitore deve essere identico con colui il quale ha redatto il riconoscimento di debito ed è indicato nel PE quale debitore. Allorquando la carente indicazione del debitore nella sentenza di rigetto permette di riconoscere il vero debitore, che è indicato correttamente nel PE, l'atto va corretto e l'esecuzione proseguita (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 50 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 8 e 6, § 20 p. 46).
c) Nel caso di specie nel PE la parte escussa è stata correttamente indicata quale ", mentre l'istanza di rigetto è stata presentata contro la "", denominazione ripresa anche nella sentenza in esame. Queste imprecisazioni non hanno tuttavia impedito all'escussa e nemmeno al primo giudice di riconoscere la vera identità della debitrice. Essendo la designazione dell'escussa sul PE e nella presente decisione corretta, l'esecuzione può proseguire senza che occorra modificare la denominazione dell'appellante nella sentenza impugnata.
5.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto dell'opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il lavoratore non ha effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario
c) Il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 31 maggio 2001 (doc. A), mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al procedente una retribuzione di fr. 3'000.-- al mese, a partire dal 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2002 e dal 1° agosto 2002 fino al 31 maggio 2003, costituisce in via di principio riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF per gli stipendi dei mesi di dicembre 2001, gennaio 2002 e febbraio 2002 posti in esecuzione.
6.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, op. cit. § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, questa Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti).
c) In casu la __________ ha sollevato l'eccezione d'inadempimento contrattuale da parte del lavoratore, sostenendo che questi nell'esercizio della sua funzione di allenatore ha mostrato lacune nei rapporti interpersonali con le giocatrici, che hanno poi portato a risultati sportivi insufficienti. A sostegno delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto una dichiarazione 30 settembre 2002 di __________ doc. 1), allora assistente di __________, al quale è subentrato dopo lo scioglimento del contratto di lavoro. Orbene questa dichiarazione proviene dall'attuale allenatore della __________, che non può essere considerata persona completamente estranea alla causa in esame. Di conseguenza la sua dichiarazione deve essere valutata tenendo conto anche di altri fattori. Appare infatti poco credibile che l'escussa, nel corso del periodo in cui il procedente svolgeva con risultati insoddisfacenti il suo compito di allenatore, non l'abbia mai sollecitato per iscritto a migliorare i pretesi difficili rapporti interpersonali venutisi a creare con alcune delle giocatrici. D'altro canto la menzionata dichiarazione dell'attuale allenatore non permette nell'ambito di questa procedura di identificare oggettivamente quale sia la vera causa del deterioramento dell'ambiente all'interno della squadra. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante non appare pertanto sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi affidabili, per cui non può essere accolta.
d) L'escussa ha infine sollevato l’eccezione di estinzione del debito per compensazione, la quale deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).
Orbene dalla dichiarazione della __________ (doc. 2) non si evince di quanto la detta società abbia ridotto il suo contributo quale sponsor principale e di conseguenza a quanto ammonti il preteso danno causato alla __________, per cui la relativa contropretesa fatta valere dall'escussa in compensazione non è quantificabile. Da questo documento non è possibile nemmeno ravvisare se la causa della diminuzione del contributo è dovuta ad inadempienze dell’allenatore (cfr. il precedente considerando). L'appellante ha poi fatto valere in compensazione un ulteriore danno subito nella raccolta deficitaria di sponsor e per le spese sostenute per l'ingaggio di giocatrici straniere per mantenere il contingente. Per queste contropretese l'escussa non ha fornito alcun giustificativo atto a renderne verosimile la causa risp. l'importo. Per cui anche l'eccezione di compensazione va respinta.
Come correttamente ritenuto in prima sede il contratto di lavoro doc. A costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la pretesa posta in esecuzione. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
L'istanza d'intersecazione 15 gennaio 2003 __________ è dichiarata irricevibile.
L'appello 14 ottobre 2002 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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