AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.75
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.75
Lugano 29 gennaio 2003 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 maggio 2002 da
patr dallo studio legale __________
contro
patr dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8/15 aprile 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 199'093.35 oltre interessi
moratori all'8% dal 30.4.1999 per l'importo di fr. 118'767.80 e del 6% dal
20.11.2001 per l'importo di fr. 80'325.55.
a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.--
a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
6 agosto 2002 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 9 settembre 2002 la parte appellata si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26/29 agosto 2002 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ dell'8/15 aprile 2002 la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 219'236.-- oltre interessi all'8% dal 30 aprile 1999, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito 30.04.1999 e 05.02.2002, nonché fatture __________." Interposta tempestivaopposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore limitatamente all'importo di fr. 199'093.35 oltre interessi moratori dell'8% dal 30.4.1999 per l'importo di fr. 118'767.80 e del 6% dal 20.11.2001 per l'importo di fr. 80'325.55.
B. La procedente ha prodotto una convenzione 30 aprile 1999 (doc. A) conclusa con la __________ in cui quest'ultima si è riconosciuta debitrice dell'importo di fr. 135'440.70 oltre interessi moratori dell'8% per la fornitura di tappeti avvenuta fino al 30 aprile 1999. Essendo stata pagata nel frattempo una parte della merce, il debito riconosciuto si è ridotto a fr. 118'767.80. Il 5 febbraio 2002 la __________ ha sottoscritto una nuova convenzione (doc. B) che comprendevaanche i tappeti forniti fino al 20 novembre 2001 per un importo complessivo di fr. 199'093.35. Sul debito ulteriormente riconosciuto di fr. 80'325.55 (ossia fr. 199'093.35 dedotti fr. 118'767.80) sono stati richiesti interessi moratori del 6% essendo le parti commercianti ex art. 104 cpv. 3 CO (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha dapprima rilevato che il rapporto d'affari tra le parti dura da oltre trent'anni, periodo nel quale si sono succeduti azionisti, direttori e contabili, __________ ha affermato di avere rivisto negli ultimi tre mesi la sua situazione debitoria che ammonta, come si evince dalla ricostruzione di cui al doc. 2 e dalla relativa documentazione contenuta in 5 classificatori di contabilità, a fr. 142'143.25 per gli anni 1990/2002. L'escussa ha poi sostenuto
che dal suddetto importo va dedotto il danno - in via di quantificazione - per l'indebito ritiro nel febbraio 2002 della merce data in conto vendita;
che la situazione di dare e avere fra le parti è stata oggetto di precisazioni come risulta dalla situazione a fine 1994 (doc. 4) e nel 1996 (doc. 5);
che il doc. B non costituisce riconoscimento di debito in quanto il preambolo è parte integrante di una convenzione che non è stata accettata e sottoscritta dalla creditrice;
che come emerge dalla lettera 11 febbraio 2002 del rappresentante legale dell'escussa (doc. 7) si è sempre più appalesato che la procedente intendeva privilegiare la propria posizione creditoria a scapito degli altri creditori della __________, contrariamente agli accordi iniziali tra le parti, che hanno portato alla disponibilità dell'amministratore unico dell'escussa a vendere la sua casa a __________ per imettere mezzi finanziari nella società a beneficio di tutti i creditori;
che in quel periodo il direttore della procedente aveva indicato al rappresentrante dell'escusssa di rinunciare al ritiro della merce, fatto contestato dal legale zurighese della procedente (doc. 8);
che risultano non chiariti rapporti di lunga data relativi a fatture per fr. 60'509.-- del 9.11. risp. 31.12.1994 mai rinvenute nella contabilità (doc. 9, plico);
che il ritiro immotivato della merce ha causato un danno che va dedotto dall'importo riconosciuto;
che l'escussa fa valere un danno in via di quantificazione per la consegna di tappeti avvenuta il 2 ottobre 2001 per fr. 54'015.20 pretesi dalla procedente e indicati da essa come già venduti, ma che poi sono stati senza alcuna motivazione riconsegnati all'escussa (doc. 11);
che contestato è pure il tasso d'interesse richiesto;
che viene fatto valere un danno causato dalla denuncia penale 24 giugno 2002 presentata dalla procedente nei confronti dell'amministratore unico dell'escussa, sfociata in un decreto di non luogo a procedere (doc. 12);
che l'escussa ha integralmente contestato l'importo posto in esecuzione.
Replicando la procedente ha respinto integralmente le allegazioni di controparte in quanto non liquide.
Con la duplica l'escussa ha ribadito che il riconoscimento di debito doc. B è stato perfezionato nell'ambito di una convenzione che è stata respinta dalla procedente. Inoltre il doc. B è invalidato dalla documentazione contabile completa prodotta che è perfettamente consultabile.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazione di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivistabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330)
d) La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere
e) La creditrice ha prodotto un riconoscimento di debito sottoscritto da __________ il 30 aprile 1999 (doc. A), in cui il debito riconosciuto per merce fornita fino a quella data ammontava a fr. 135'440.70 e l'interesse di mora era stato fissato al tasso dell'8%. Come rilevato dalla procedente l'importo di fr. 135'440.70 si era poi ridotto a fr. 118'767.80. __________ fonda la sua pretesa su una nuova convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2002 da __________ (doc. B), in cui quest'ultima ha riconosciuto nei confronti della procedente per tappeti che le erano stati forniti in seguito e fino al 20 novembre 2001 un importo complessivo di fr. 199'093.35. Questo documento costituisce un riconoscimento di debito chiaro e immediato che non necessita, per giungere all'importo riconosciuto, di alcuna interpretazione e, come preteso dall'appellante, di alcuna ricalcolazione numerica. A suffragio delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto le distinte relative ai rapporti di dare e avere delle parti per gli anni dal 1990 al 2002 (doc. 2), 5 classificatori di contabilità (doc. 3) contenenti le pezze giustificative relative alla ricostruzione di cui alle distinte doc. 2, un elenco creditori al 31 dicembre 1994 (doc. 4), così come una convenzione 27 marzo 1996 (doc. 5), eccependo la mancata considerazione da parte della prima giudice di questa "imponente opera di ricalcolazione dettagliata". Orbene come correttamente ritenuto in sede pretorile un'indagine approfondita di natura contabile, definita dall'appellante stessa "imponente", sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, che come in casu, di fronte ad un chiaro ed incondizionato riconoscimento di debito deve concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione e rinviare, se del caso, l'escussa alla procedura ordinaria.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b) Spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).
L'escusso ha chiesto la compensazione con il danno patito per l'indebito ritiro nel febbraio 2002 della merce data in conto vendita, rilevando che l'importo è "in via di quantificazione". Non avendo pertanto la debitrice prodotto alcun giustiticativo atto a rendere verosimile la causa e ancor meno averne quantificato l'importo, l'eccezione di compensazione va respinta. Lo stesso vale per un danno pure definito dall'escussa "in via di quantificazione" per la riconsegna avvenuta il 2 ottobre 2001 di una partita di tappeti per complessivi fr. 54'015.20, già asseritamente venduti dalla creditrice e poi retrocessi all'escussa. Anche il danno provocato dalla denuncia penale presentata dalla procedente nei confronti dell'amministratore unico di tappeti __________, sfociata in un decreto di non luogo a procedere, non è stato minimamente quantificato.
Le eccezioni di compensazione sollevate da __________ vanno quindi respinte.
Come correttamente ritenuto in prima sede la convenzione doc. B costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per fr. 199'093.35 oltre interessi all'8% dal 30 aprile 1999 per l'importo di fr. 118'767.80 e al 6% dal 20 novembre 2001 per l'importo di fr. 80'325.55.
La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
L'appello 6 agosto 2002 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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