AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2006.285
Data decisione, Autorità: 15.09.2006, CRP
Titolo: istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n. 60.2006.285
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.2/8.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo, in sede civile, degli incarti penali relativi ad una delle parti in causa;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 7/8.8.2006;
ritenuto che con scritto 8.8.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;
preso atto dello scritto della Pretura istante del 1°/6.9.2006 e dell’allegato, entrambi in evasione della richiesta dell’8.8.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Presso la Pretura istante è pendente una procedura di divorzio (inc. OA.__________). In sede di udienza preliminare il pretore ha ammesso, tra le altre prove, anche il richiamo (chiesto dalla moglie) dal Ministero pubblico di tutti i procedimenti penali avviati contro una delle parti (marito).
Il Ministero pubblico ha recuperato i diversi incarti, ritenuto come l’unico aperto (inc. MP __________) sia attualmente in polizia per la raccolta di informazioni preliminari.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Nel presente caso, il richiamo appare generico e generalizzato. Questa Camera ritiene pertanto di limitare la portata del richiamo agli incarti (non pochi) nei quali le parti al procedimento civile sono coinvolte, per i quali è dato un nesso diretto con l’incarto pendente presso la Pretura richiedente.
L’istanza è parzialmente accolta. Gli incarti in questione saranno trasmessi direttamente alla Pretura, che li ritornerà direttamente al Ministero pubblico.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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