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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2006.269
Data decisione, Autorità: 15.09.2006, CRP
Titolo: istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n. 60.2006.269
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/21.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale NLP __________;
richiamato lo scritto 27/28.7.2006 del patrocinatore di PI 4, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e si rimette alla decisione di questa Camera;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico __________ del 31.7/3.8.2006;
richiamate le osservazioni 7/8.8.2006 del patrocinatore di PI 3, che evidenzia motivi che giustificano la richiesta;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Tra PI 3 e PI 4 è pendente una causa civile ordinaria presso la Pretura istante (inc. OA.__________). In relazione alla deposizione resa da PI 2 è stata presentata al Ministero pubblico una denuncia per falsa testimonianza. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 3.4.2006 (NLP __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa è stata recentemente respinta da questa Camera (decisione 11.9.2006, inc. CRP __________).
Con la presente istanza, la Pretura chiede la trasmissione dell’incarto penale relativo alla denuncia per falsa testimonianza. Le parti hanno dato il loro consenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
Nel presente caso è pacificamente data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale: quest’ultimo si riferisce ad una deposizione resa nell’incarto civile presso la Pretura richiedente.
L’istanza è accolta. L’incarto è inviato alla Pretura direttamente da questa Camera.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
2.La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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