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Numero d'incarto:
11.2006.1
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.
Incarto n.
11.2006.1
Lugano,
15 settembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
CO 1
a
AP 1
(patrocinata RA 1 )
riguardo
alla privazione della custodia parentale sulla figlia
M__________
__________ (1996);
premesso
che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità
di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________
di __________ l'incarico di eseguire “una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della
decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della
custodia parentale sulla figlia M__________”;
accertato
che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare
nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice
civile;
preso
atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno
2006, il collocamento della figlia in internato all'Istituto __________ di __________
fino al termine del ciclo scolastico elementare;
constatato
che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;
ritenuto
che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto
privo d'interesse pratico e attuale;
rilevato
che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio
2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione
di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come
adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza
attribuzione di ripetibili;
considerato
che AP 1 è rimasta silente;
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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