AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.54
Data decisione, Autorità: 27.01.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.00054
Lugano 27 gennaio 2003 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 febbraio 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 21/25 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 giugno 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 60'034.-- oltre interessi al 4.75% dal 31 dicembre 1999.
2 La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 17 giugno 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con osservazioni 8 luglio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 21/25 gennaio 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 62’500.-- oltre interessi al 4.75% dal 13 dicembre 1999, indicando quale titolo di credito: "rimborso credito garantito dal creditore alla __________ come da convenzione firmata dal debitore l’11.12.1996”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. Il procedente fonda la propria pretesa sulla convenzione sottoscritta da __________ e __________ l’11 dicembre 1996 (doc. A), mediante la quale __________ ha ceduto a __________ quote corrispondenti all’8% del capitale sociale della __________ contro cessione da parte del procedente all’escusso del 40% del capitale azionario della __________. Nella stessa convenzione __________ ha ceduto a __________ il 10% del capitale azionario della __________. Al n. 4 della convenzione dell’11 dicembre 1996 i sottoscriventi hanno preso atto che la __________ era creditrice della __________ per l’importo di fr. 140'000.--, garantito personalmente da __________. In relazione a siffatto credito __________ __________ si sono impegnati, solidalmente con __________, per gli impegni nei confronti della Banca e si sono impegnati “a rifondere a __________ proporzionalmente alla loro quota sociale, quanto lo stesso dovesse essere chiamato a pagare alla __________ ”.
Il procedente ha pure prodotto quale doc. B la lettera del 13 dicembre 1999 con la quale la __________ gli ha concesso un limite di credito in conto corrente di fr. 125'000.--, importo destinato “in primo luogo” all’estinzione del credito a suo tempo concesso alla __________, quale doc. D l’ordine di pagamento del 10 gennaio 2000 con il quale __________ ha ordinato il bonifico a favore della __________ dell’importo di fr. 120’068.-- e quali doc. C e E l’avviso di accredito risp. di addebito di tale importo a favore della relazione bancaria della __________ e risp. a debito della relazione di __________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che la convenzione doc. A è stata da lui integralmente adempiuta__________ ha rilevato che il valore della __________ equivarrebbe, nella migliore delle ipotesi, a zero. Egli avrebbe preso possesso delle azioni della società solo il 1. marzo 2001 e quindi non avrebbe potuto partecipare alle assemblee societarie e prendere visione dei conti della società.
Al momento della sottoscrizione del doc. A la __________ aveva un debito nei confronti della __________ di Lit. 129'073'291.
A mente di __________ sulla base del doc. A l’importo del credito dedotto in esecuzione di fr. 62'500.-- non sarebbe determinabile: infatti i doc. C e E attestano di un bonifico a favore della __________ di fr. 120'068.--.
L’escusso ha evidenziato che nel bilancio al 31 dicembre 1999 della __________ sarebbe indicato quale capitale di terzi alla voce banca, l’importo di fr. 21'686.--, importo che non corrisponde “a quanto asseritamente il creditore avrebbe pagato alla __________ ”.
Affinché vi possa essere rigetto dell’opposizione l’ammontare del credito deve essere determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito: in concreto ciò non sarebbe il caso e dunque l’istanza andrebbe respinta.
In replica il procedente ha contestato il fatto che le azioni della __________ siano state consegnate al convenuto solo il 1. marzo 2001, ritenuto che __________ sarebbe stato in possesso delle azioni della società sin dalla sottoscrizione del contratto di acquisto e che le avrebbe consegnate in seguito in via fiduciaria all’avv. __________ “perché procedesse all’aumento di capitale sociale della __________
D. Con sentenza 5 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha rilevato che dal doc. B risulta che la __________ ha concesso al procedente un credito in conto corrente di fr. 125'000.-- per provvedere, in primo luogo, all’estinzione del credito a suo tempo concesso alla __________ e che il “trapasso a bonifico per l’estinzione del debito della __________ è avvenuto il 31 dicembre 1999 per l’importo di fr. 120'068.--. A mente della giudice di prime cure l’escusso è quindi tenuto a rifondere all’istante la somma di fr. 60'034.--, “equivalente alla metà della quota sociale da lui detenuta nella __________ ”.
E. Con atto d’appello 17 giugno 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio di prima sede evidenziando che in base al n. 5 seconda frase del contratto doc. A il convenuto si sarebbe assunto un “obbligo proporzionale di pagamento di un importo che non è specificato”: per questo motivo quindi non vi potrebbe essere rigetto dell’opposizione. L’importo del credito non corrisponderebbe al debito figurante nel bilancio della __________ verso la __________ Inoltre non vi sarebbe identità tra il debito della __________ verso la __________ ed il debito assunto proporzionalmente con il doc. A.
F. Con osservazioni 8 luglio 2002 __________ si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Nella convenzione sottoscritta da ____________ __________ e __________ l’11 dicembre 1996 (doc. A), l’escusso, dopo aver preso atto che la __________ era creditrice della __________ per l’importo di fr. 140'000.--, garantito personalmente da __________ (doc. A n. 4), si è impegnato a rifondere a __________ proporzionalmente alla sua quota sociale, quanto lo stesso avrebbe pagato alla __________ (doc. A n. 5).
__________, producendo la lettera del 13 dicembre 1999 con la quale la __________ gli ha concesso un limite di credito in conto corrente di fr. 125'000.--, importo destinato “in primo luogo” all’estinzione del credito a suo tempo concesso alla __________ (doc. B), l’ordine di pagamento del 10 gennaio 2000 con il quale ha ordinato il bonifico a favore della relazione bancaria intestata alla __________ dell’importo di fr. 120’068.-- (doc. D), gli avvisi di accredito risp. di addebito di tale importo a favore della relazione bancaria della __________ e risp. a debito della relazione di __________ (doc. C e E), ha senza dubbio apportato la prova di aver pagato il debito della società nei confronti della __________, debito che nel frattempo si è ridotto rispetto a quanto indicato nel documento A. Ritenuto che dallo stesso doc. A emerge che __________ ha acquistato il 50% del capitale azionario della ____________ la documentazione prodotta costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per metà di quanto corrisposto da __________ alla __________ importo che risulta, a differenza di quanto preteso dall’appellante, facilmente determinabile in base alla documentazione agli atti.
Per quanto riguarda gli interessi il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente al tasso richiesto del 4.75 % a far tempo dalla messa in mora corrispondente alla notifica del PE (25 gennaio 2002).
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso ha evidenziato che nel bilancio al 31 dicembre 1999 della __________ (doc. 3) sarebbe indicato quale capitale di terzi alla voce banca, l’importo di fr. 21'686.--, importo che non corrisponde “a quanto asseritamente il creditore avrebbe pagato alla __________
Dall’analisi dell’ordine di pagamento 10 gennaio 2000 (doc. D) con il quale __________ ha ordinato il bonifico a favore della __________ dell’importo di fr. 120’068.--, dell’avviso di accredito risp. di addebito di tale importo a favore della relazione bancaria della __________ e risp. a debito della relazione di __________ (doc. C e E), emerge che sebbene il bonifico sia avvenuto il 10 gennaio 2000, lo stesso è stato eseguito dalla banca valuta 31 dicembre 1999. Per questo motivo dunque alla data della chiusura dell’esercizio annuale riferito al 1999, il debito in discussione era stato estinto e non doveva figurare come tale nel bilancio annuale. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
c) __________ ha asseverato che non vi sarebbe identità tra il debito della __________ verso la __________ ed il debito assunto proporzionalmente con il doc. A.
Sebbene quanto asserito dall’appellante sia corretto, siffatta argomentazione non risulta di alcuna pertinenza, ritenuto che con la convenzione dell’11 dicembre 1996 __________ si è impegnato a rifondere a __________ , proporzionalmente alla sua quota sociale, quanto quest’ultimo avrebbe pagato alla ____________ per l’estinzione del debito della __________.
d) A titolo abbondanziale va rilevato che anche le ulteriori eccezioni sollevate da __________ in sede di udienza di contraddittorio e non riproposte in sede di appello ossia che:
le azioni della __________ non avrebbero valore,
che egli avrebbe preso possesso delle azioni della società solo il 1. marzo 2001 (doc. 1) e quindi non avrebbe potuto partecipare alle assemblee societarie prendendo visione dei conti della società,
che al momento della sottoscrizione del doc. A la __________ aveva un debito nei confronti della __________ di Lit. 129'073'291,
devono essere respinte.
Innanzitutto va rilevato che la documentazione agli atti attesta unicamente quale fosse la situazione finanziaria della __________ al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre 2000: la convenzione doc. A essendo stato sottoscritta nel dicembre 1996, quindi più di tre anni prima, tale documentazione non può essere di ausilio alcuno per determinare quale fosse la situazione finanziaria della società a tale data.
Il fatto poi che egli avrebbe preso possesso delle azioni della società solo il 1. marzo 2001 e quindi non avrebbe potuto partecipare alle assemblee societarie e prendere visione dei conti della società, nulla può mutare alla circostanza che al momento della sottoscrizione del doc. A egli era a perfetta conoscenza che all’11 dicembre 1996 il debito della società nei confronti della __________ assommava a fr. 140'000.--.
Infine è di tutta evidenza che il documento 2, la fotocopia non sottoscritta di un estratto conto interno della __________ non può dimostrare e neppure è riscontro oggettivo sufficiente atto a rendere verosimile l’esistenza al 31.12.1996 di un debito della __________ di Lit. 129'073'291 nei confronti di questa società.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF;
pronuncia:
I. L’appello 17 giugno 2002 di __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 5 giugno 2002 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 26 febbraio 2002 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ del 21/25 gennnaio 2002 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 60’034.-- oltre interessi al 4.75% dal 25 gennaio 2002.
La tassa di giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ per 9/10 e di __________ per 1/10; __________ rifonderà a __________ fr. 500.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________ per 9/10 e di __________ per 1/10; __________ rifonderà a __________ fr. 500..-- per parte di indennità.
III. Intimazione: - avv. __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster