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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.109
Data decisione, Autorità: 07.09.2006, PRPEN
Titolo: indicare su una chat erotica il numero di telefono di una terza persona senza il suo consenso
CIVI 1
Incarto n. 10.2006.109 DA 376/2006
Bellinzona 7 settembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, il 13 e il 14 novembre 2005, per malizia e per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per importunare CIVI 1, e meglio per avere inviato degli SMS a sfondo erotico ad una chat erotica, spacciandosi per una donna in cerca di compagnia maschile e indicando il numero di telefono di CIVI 1 per le risposte, creando così i presupposti affinché questa ricevesse numerosi SMS indesiderati, contenenti esplicite e dirette proposte sessuali;
per avere, nelle circostanze riferite al punto precedente, molestato sessualmente CIVI 1, facendole pervenire, per il tramite di sconosciuti utenti telefonici ignari del raggiro, degli SMS indesiderati, contenenti esplicite e dirette proposte sessuali, espresse in termini particolarmente crudi;
fatti avvenuti in imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni nei loro effetti;
reati previsti dagli art. 179septies e 198 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 376/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 settembre 2006, al quale l’imputato è stato autorizzato a non partecipare, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Abuso di impianti di telecomunicazioni,
1.2. Molestie sessuali,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 179septies, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
molestie sessuali, art. 198 CPS,
per i fatti compiuti in imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni nei loro effetti, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 376/2006 del 6 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 300.-- (trecento);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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