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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2006.125
Data decisione, Autorità: 14.09.2006, TCA
Titolo: Petizine al TCA contro assicuratore malattia non autorizzato ai sensi della LAMal. Ritiro della petizione.
Raccomandata
Incarto n. 36.2006.125
ir/td
Lugano 14 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 16 giugno 2006 interposta da
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
Con petizione 16 giugno 2006 AT 1, con il patrocinio del proprio legale, ha convenuto in causa dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il proprio assicuratore il CV 1, __________, chiedendo l'accertametno della liberazione dall'obbligo di versare i premi dal 1. marzo 2006. Dal canto suo CV 1 ha sollevato perplessità sulla competenza del TCA.
Il giuidice delegato ha svolto accertamenti al fine di verificare la natura del contratto in essere tra le parti e la sua competenza.
Con atto 11/12 settembre 2006 AT 1 ha ritirato la petizione.
Giusta il previgente art. 47 cpv. 2-4 della vecchia legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificato in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l'Assemblea fedeale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile al previgente art. 47 LSA.
In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai senis della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Alla luce, poi, delle risposte fornite da CV 1 appare che il capitale che risponde per gli eventi assicurati sia quello proprio della società senza coinvolgimento di un assicuratore malattia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione è stralciata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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