AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2005.26
Data decisione, Autorità: 02.05.2006, CCC
Titolo: distanze piante di alloro - tolleranza decennale per le piante esistenti non per polloni germogliati su vecchie ceppaie - onere della prova - contenuto dell'istanza - perizia giudiziaria - partecipazione delle parti
Incarto n. 16.2005.26 16.2005.33
Lugano 2 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 presentato da
RI 1 Lugano
patr. dall' RA 2
e
il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da
CO 1 Lugano patr. dall'avv. Giuseppe RA 1
contro la sentenza 15 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile ( inc. n. IU.1999.325) promossa da quest'ultimo con istanza 22 luglio 1999,
con la quale l'istante ha chiesto la rimozione di piante situate sulla particella n. 857 RFD __________ appartenente ai convenuti in contrasto con le distanze previste dalla LAC e da una servitù a favore della particella n. 880, di sua proprietà, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 22 luglio 1999 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che fosse loro fatto obbligo di rimuovere le piante cresciute sul loro fondo a distanza inferiore rispetto a quella prevista dagli art. 155 e 156 LAC, in particolare le palme (10 piante), le piante di alloro (4 piante singole e 3 gruppi di piante) e un ligustro nipponico, lamentando altresì che quest'ultimi due tipi di piante sono lasciati crescere in deroga alla predetta servitù di limitazione di altezza. I convenuti si sono opposti all'istanza contestando la violazione della servitù, poiché tutte le piante presenti sulla loro particella avrebbero un'altezza inferiore a sei metri. Essi, non negando che alcune piante si troverebbero ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dagli art. 155 e 156 LAC, hanno sollevato la prescrizione della pretesa, il termine decennale previsto dall'art. 160 LAC essendo decorso. Infine, i convenuti, hanno contestato l'esistenza di immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CC dovute alla presenza degli alberi.
Con sentenza 15 marzo 2005 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare su quelle del sopralluogo e quelle della perizia giudiziaria (la cui validità dal punto di vista formale è stata preliminarmente accertata dal segretario assessore), ha escluso una violazione della nota servitù poiché nessun albero superava l'altezza massima prescritta di sei metri, ma ha accertato che solo due palme, indicate alla posizione n. 7 del referto e le piante di alloro indicate alle posizioni n. 5 e n. 6 erano poste a dimora in violazione delle distanze previste dagli art. 155 e 156 LAC senza beneficiare della protezione decennale di cui all'art. 160 LAC, donde l'accoglimento parziale dell'istanza con ordine di rimozione riferito a queste sole piante. Quanto alla domanda formulata dall'istante sulla rimozione delle piante siccome fonte di immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CC, il primo giudice l'ha ritenuta tardiva poiché espressa solo con le conclusioni, tanto più l'istante si era espressamente riservato di far valere tale problematica in altra sede.
Con ricorso del 29 marzo 2005, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 marzo 2005, RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti, non contestando l'obbligo loro imposto di eliminare le due palme indicate alla posizione n. 7 della perizia, rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo provata la decorrenza del termine decennale di protezione di cui all'art. 160 LAC anche per le piante di alloro menzionate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria, che il primo giudice ha considerato a torto alla stregua di nuove piante, senza che questo accertamento trovi un qualsiasi riscontro nelle risultanze istruttorie.
Con osservazioni 18 aprile 2005 la controparte postula la reiezione del gravame.
Con osservazioni 1° giugno 2005 i convenuti si sono opposti all'accoglimento del gravame.
I. Sul ricorso di RI 1
I ricorrenti rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze peritali, non ritenendo comprovata la decorrenza del termine decennale di tolleranza anche per le piante di alloro di cui alle posizioni 5 e 6 del referto.
Secondo l'art. 156 LAC gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta, tra i quali si annovera l'alloro (Jacomella/ Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 seg.), possono essere piantati alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. In concreto non è contestato che le piante di alloro, la cui qualifica trova pure riscontro nella perizia allestita dall'architetto paesaggista __________, sono poste a distanza inferiore a quella prevista dalla norma citata.
Qualora le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (Scolari, Commentario della LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 23; Rep. 1982 pag. 109 seg.). In concreto, spettava quindi ai convenuti provare che le piante di alloro indicate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria hanno almeno 10 anni, fermo restando che questo termine decennale di tolleranza riguarda gli alberi esistenti ma non i polloni germogliati su vecchie ceppaie, che come tali costituiscono nuove piante (Scolari, op. cit., pag. 672 n. 1493; Rep. 1942 pag. 517, 2000 pag. 175).
II. Sul ricorso di CO 1
Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice, basandosi sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che nessuna delle piante situate sulla proprietà dei vicini superava l'altezza massima di sei metri (cfr. verbale 4 giugno 2002), ha ritenuto tale stato di cose perfettamente conforme allo scopo della servitù iscritta a carico del loro fondo di vietare la piantagione e la crescita di piante a carico della particella 857 aventi un'altezza superiore di m. 6 misurata dal piede della pianta (cfr. doc. F). Ogni altra interpretazione della servitù proposta dal ricorrente esula dal testo chiaro della stessa e non può quindi essere considerata e tantomeno essere richiamata a dimostrazione di una pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice.
Per quanto attiene alla nullità della perizia giudiziaria poiché assunta in violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, va rilevato che la procedura non prevede la partecipazione diretta delle parti ai rilevamenti del perito, il loro diritto di essere sentite essendo infatti garantito dalla possibilità loro concessa di proporre dei quesiti al perito (art. 247 cpv. 3 CPC), di formulare delle opposizioni e/o dei controquesiti (art. 247 cpv. 4 CPC), nonché di consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 248 CPC, n. 754), chiedendo se del caso la completazione o la delucidazione della perizia (art. 252 CPC). Queste possibilità offerte alle parti permettono di ritenere sufficientemente tutelato il loro diritto di essere sentite, che deve essere garantito non solo dal giudice ma anche dal perito (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 pag. 168).
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato lo scopo della perizia giudiziaria – intesa ad accertare la qualifica e l'età delle piante controverse (accertamento già di per sé estraneo a qualsiasi eventuale intervento delle parti) – e le facoltà procedurali concesse alla parte istante e alle quali la stessa non ha ritenuto di dover far capo, ne discende che dalla sua mancata partecipazione al sopralluogo indetto dal perito non può essere dedotto nulla, tantomeno la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita. Anche questa censura ricorsuale si rivela pertanto infondata, con la conseguente integrale reiezione del ricorso.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
Tasse e spese seguono la soccombenza delle parti, che per questa sede può essere suddivisa in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.- rimangono a loro carico. I ricorrenti rifonderanno alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di CO 1 è respinto.
Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.- rimangono a suo carico. Il ricorrente rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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