AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.40
Data decisione, Autorità: 07.08.2006, PRPEN
Titolo: Mancata notifica da parte di cittadino straniero della prospettata attività in Svizzera
Incarto n. 30.2006.40 MU0059-IND
Bellinzona 7 agosto 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 16 novembre 2005 n. MU0059-ind emessa dall’Ufficio della manodopera estera, Bellinzona,
viste le osservazioni 14 dicembre 2005 presentate dall’Ufficio della manodopera estera;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. L’Ufficio della manodopera estera con decisione 16 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.-, per inosservanza all’obbligo di notifica (cfr. intimazione di contravvenzione 6 ottobre 2005).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.
B. RI 1 è insorto contro tale pronuncia dipartimentale con un ricorso del 28 novembre 2005, in cui chiede che la multa sia contenuta nella misura del 10% rispetto al massimo previsto dalla legge per questo tipo di infrazione, ossia in fr. 200.-.
C. Con scritto 15 marzo 2006 (successivo alla decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato con cui gli atti inerenti il procedimento contravvenzionale sono stati trasmessi per competenza alla Pretura penale), l’Ufficio della manodopera estera si è riconfermato nelle osservazioni 14 dicembre 2005 dove proponeva, in sostanza, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
Lo scritto 5 aprile 2006 del ricorrente (indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) è invece inammissibile, in quanto la procedura per le contravvenzioni non conferisce alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati.
Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’Ufficio della manodopera estera è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
Sulla scorta di tale rapporto, l’autorità di prime cure sostiene che il ricorrente avrebbe iniziato il __________ un lavoro di fornitura e siliconatura di zoccolino lucido in serizzo presso il signor __________, notificando l’attività solamente il __________ a seguito del predetto controllo (cfr. osservazioni 14 dicembre 2005).
Tuttavia, mal si comprende come il ricorrente abbia potuto realmente iniziare i lavori il __________, ossia il giorno del controllo, se si considera che lo stesso è avvenuto in entrata per la Svizzera. È infatti dubbio che egli abbia potuto varcare il confine alla luce dell’irregolarità riscontrata alla dogana.
La ricevuta fiscale datata __________ (doc. 4) non è di alcun ausilio ai fini di stabilire l’inizio effettivo dei lavori, dal momento che non reca nessuna indicazione che permette di concludere con certezza che il ricorrente ha prestato servizio presso l’abitazione del committente tale giorno; in particolare, si osserva che la stessa non è controfirmata da quest’ultimo e, del resto, concerne unicamente il materiale fornito e non l’esecuzione vera e propria del lavoro. È quindi probabile che il documento sia stato preparato il __________ in previsione del prospettato lavoro, ma che la relativa consegna alla committenza sia stata impedita a causa del controllo doganale.
D’altronde, con scritto __________
Ciò posto, occorre concludere che il comportamento del ricorrente configura in realtà gli estremi del tentativo, considerato che ha omesso di notificare una prestazione che di fatto non è stata eseguita.
Il ricorrente, che riconosce di non aver proceduto alla notifica della prospettata attività, postula nondimeno la riduzione della multa a fr. 200.- alla luce della sua “buona fede e del successivo corretto comportamento seguito in osservanza della legge” (cfr. ricorso 28 novembre 2005, pag. 2). Nelle osservazioni 18 ottobre 2005, egli si giustificava inoltre affermando che “in data __________ non ero ancora a conoscenza della metodologia di registrazione notifica ed annuncio da effettuarsi a mezzo internet per i lavori di qualsivoglia natura da me indipendente o a mezzo lavoratore dipendente da svolgere in Svizzera (…)”.
Giova anzitutto rilevare che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). ll ricorrente non può nemmeno avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
In altri termini, constatata la negligente omissione in punto al proprio dovere di notificazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n.178, pag. 93). Neppure il comportamento corretto adottato dal ricorrente giustifica una riduzione della multa, poiché intervenuto solo posteriormente all’accertamento dell’infrazione.
Le doglianze ricorsuali non possono quindi trovare accoglimento. Va peraltro precisato che la circostanza secondo cui le operazioni effettuate si estinguono nell’arco di poche ore, in uno o due giorni al massimo (cfr. ricorso 28 novembre 2005, pag. 2), è ininfluente, poiché l’obbligo di notifica, trattandosi di attività afferente ai rami accessori dell’edilizia (ciò che il multato non contesta), sussiste già a partire dal primo giorno dell’attività, indipendentemente dalla sua durata.
Ciononostante, tenuto conto del fatto che l’infrazione non è stata consumata, ma soltanto tentata, come pure della buona fede del ricorrente (ancorché non liberatoria) questo giudice ritiene che la multa erogata - pari alla metà del massimo consentito dalla legge - sia eccessiva. Di conseguenza, si giustifica accogliere parzialmente il ricorso e ridurre l’importo della stessa a fr. 400.-, adeguando gli oneri di primo grado.
L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia minima e a contenere le spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 400.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 50.-.
2.1. Al ricorrente, previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr. 300.- a titolo di maggior anticipo.
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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