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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.77
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00077
Lugano 31 ottobre 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 luglio 2001 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 settembre 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, Lugano, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 24 settembre 2001 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 28 settembre 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 24 luglio 2001 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 6'293.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 settembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 17 settembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 24 settembre 2001 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 14 settembre 2001 emessa da __________, consulente __________ fe, con cui viene confermato il versamento di fr. 7'553.60 a saldo della procedura esecutiva in oggetto n. __________ (doc. A).
Considerato
in diritto:
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 24 settembre 2001 __________, Lugano, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2001.00447, nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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