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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.137
Data decisione, Autorità:
04.09.2006, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia. Decisione dell'amministrazione. Stralcio.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.137
ir/td
Lugano
4 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
che
RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in cura presso il Dr. __________ di
__________ per una follicolite cronico-nodulare;
che
l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di assumere i
costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;
che
conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la spesa di CHF
677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal professionista;
che
RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aggravandosi
contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la comunicazione di
rifiuto di assunzione dei costi di cura;
che
l'atto è stato intimato all'assicuratore il 12 luglio 2006 e CO 1 ha segnalato,
il 2 agosto 2006, l'assenza di una richiesta di emanazione di una decisione;
che
il giudice delegato si è rivolto a CO 1 nei seguenti termini:
" Rilevo che il 20 giugno 2006 il signor RA 1 aveva –
senza usare le parole precise – sostanzialmente chiesto l’emanazione di una
decisione.
In ogni caso il ricorso stesso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni rappresenta una richiesta formale di emanazione di una decisione.
Nell’ambito dell’assicurazione malattia l’assicuratore deve emanare
una decisione formale avverso la quale l’assicurato, se non condivide il
contenuto della stessa, può inoltrare opposizione. Solo contro la decisione su
opposizione dell’assicuratore l’interessato può aggravarsi al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni. Ebbene per l’emanazione della decisione formale,
ritenuto come la cittadinanza non sia tutta composta da giuristi, non si
possono pretendere richieste formali e precise con l’impiego delle espressioni
contenute nella legge. Nello scritto 20 giugno 2006 il signor RA 1 manifesta la
sua disapprovazione per la presa di posizione dell’assicuratore, e chiede “una
sollecita revisione della vs. decisione”. Credo che la richiesta del signor RA
1 fosse abbastanza esplicita.
Vi invito a prendere posizione specifica in merito, eventualmente
rendendo la decisione formale che ritenete non sia stata richiesta." (Doc.
IV)
che,
alla luce di ciò, CO 1 ha emanato una formale decisione in cui ha ribadito il
rifiuto ad assumersi i costi di cura, decisione munita dell'indicazione dei
rimedi di diritto;
che
la decisione è stata trasmessa al padre della giovane ricorrente, da poco
diciassettenne;
che
l'emanazione della decisione rende privo d'oggetto il ricorso per denegata
giustizia;
che
non si giustifica caricare all'assicuratore una tassa di giustizia pur non
avendo - lo stesso - sollecitamente reagito alle richieste della ricorrente e
neppure al ricorso, e pur avendo rilasciato una presa di posizione - pendente
causa - a poco dire sconcertante come stigmatizzato nello scritto 7 agosto
2006;
che
la decisione formale 14 agosto 2006 potrà ora fare l'oggetto di opposizione da
parte della signorina RI 1;
che
il giudice non deve qui esaminare se le pretese di rimborso siano
fondate o meno;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato siccome privo d'oggetto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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