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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.5
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00005
Lugano 22 gennaio 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 30 ottobre 2000 presentata da
rappr. da: __________
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6 gennaio 2001 da __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato l'ordinanza presidenziale 11/12 gennaio 2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 30 ottobre 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2'136.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il 28 novembre 2000 il suo debito prima della declaratoria di fallimento con il versamento all'UE di Lugano a favore della __________ dell'importo di fr. 2'359.65, producendo una ricevuta in tal senso (doc. A).
Considerato
In diritto:
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 gennaio 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00788, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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