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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.101
Data decisione, Autorità: 22.11.2000, CEF
Incarto n. 14.2000.00101
Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 27 luglio 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledÌ __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello l'11 ottobre 2000 da __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 13/18 ottobre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 27 luglio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'569.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 settembre 2000 è comparsa solo la parte convenuta.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 2 ottobre 2000 in cui la __________ ha dichiarato di avere ricevuto l'importo di fr. 2'610.85 a saldo della fattura n. __________ e di tutte le spese connesse con il precetto esecutivo in oggetto n. __________.
considerato
in diritto:
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 ottobre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00562, nei confronti di __________ è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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