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Numero d'incarto:
14.2000.81
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00081
Lugano
4 dicembre
2000
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc. OS.99.00009 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a
dipendenza dell’istanza di sequestro 17 agosto 1999 di
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
ed ora sull’appello 4 agosto 2000 di
avverso la decisione 14 luglio 2000 della
Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, statuente sui punti
indicati nella sentenza di rinvio 5 luglio 2000 di questa Camera (inc.
14.2000.0008),
visto lo scritto 22 novembre 2000 firmato da entrambe le
parti, con il quale esse informano questa Camera del raggiungimento di un
accordo tra di loro sulla lite alla base, in particolare, del sequestro oggetto
della presente causa, chiedendo pertanto di dichiarare privi di oggetto tutti i
gravami connessi con i sequestri o con le decisioni da essi derivanti che non
siano ancora stati decisi,
rilevato che la presente causa non è ancora stata
giudicata,
preso atto che le parti, nello stesso scritto, hanno
rinunciato all’allocazione di ripetibili e dichiarato di assumersi in misura
uguale i costi giudiziari attinenti alle decisioni richieste,
ritenuto come il gravame sia diventato così privo
d’oggetto,
considerato che la tassa di giustizia del presente
giudizio va fissata in fr. 600.-- per tenere conto dell'accordo raggiunto dalle
parti e del conseguente alleggerimento dell'onere lavorativo di questa Camera;
richiamata la vigente OTLEF,
pronuncia: 1. L’appello
4 agosto 2000 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione
tra le parti.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 600.--,
anticipata da __________, è posta a carico metà per parte. La parte eccedente (fr.
1'200.--) dell’anticipo versato dall’appellante gli viene restituita. Non si
assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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