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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.39
Data decisione, Autorità:
31.05.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00039
Lugano
31 maggio 2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 settembre
1996 da
Contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta ai PE n. __________e __________2 del 27 settembre risp. del 5 ottobre 1995 dell'UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza
il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza 21 febbraio 2000
ha così deciso:
"1. L'istanza __________ è respinta.
- Tassa di giustizia in fr. 500.-- e le
spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________, che
rifonderà a __________ la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta in
appello dalla procedente che con atto 10 aprile 2000 ne
ha postulato
l'accoglimento;
preso atto che sono
dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che la sentenza in esame del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
reca la data 21 febbraio 2000;
che
secondo la ricerca postale la sentenza è stata impostata il 20 marzo 2000 e
distribuita all'avv. __________, patrocinatore dell'appellante, il 21 marzo
2000;
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LALEF);
che
nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere
il 22 marzo 2000 ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei
termini il 21 marzo 2000, giorno della ricezione della sentenza da parte del
patrocinatore dell'appellante;
che
di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza il 31 marzo 2000
donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello datato 10 aprile 2000 e
spedito l'11 aprile 2000;
che
vista le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamati gli art.
308 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LALEF
pronuncia: 1. L'appellazione
10/11 aprile 2000 di __________ è irricevibile siccome tardiva.
-
Non si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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