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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2006.4
Data decisione, Autorità: 04.08.2006, ICCA
Titolo: Restituzione in intero per omessa produzione di prove, assunzione suppletoria di prove e assunzione d'ufficio di prove da parte del giudice in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione
Incarto n. 11.2006.4
Lugano 4 agosto 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA 11.2004.108 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da
AA 1 (rappresentato dal curatore __________ e patrocinato dall'avv. RA 1)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. RA 2),
giudicando ora sull'ordinanza (“decreto”) del 22 dicembre 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di restituzione in intero contro omessa produzione di prove presentata dall'attore il 20 novembre 2005;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro l'ordinanza (“decreto”) emessa il 22 dicembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 1° febbraio 2006 presentato da AA 1 contro il medesimo “decreto”;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 __________ (1967) ha dato alla luce un figlio, AA 1, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al mantenimento. __________ ha conferito all'avv. RA 1, il 12 ottobre 2004, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione di paternità e di mantenimento.
B. Il 12 ottobre 2004 AA 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, oltre al medesimo importo capitalizzato sull'anno precedente l'inoltro dell'azione. In via provvisionale egli ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal novembre del 2004. Nel memoriale di risposta del 17 febbraio 2005 AP 1 ha contestato la regolare notifica degli atti giudiziari, postulandone l'annullamento. Quanto all'accertamento della paternità, egli si è rimesso alle risultanze della perizia giudiziaria e per il resto ha proposto di respingere la petizione, offrendo in subordine un contributo alimentare in fr. 100.– mensili dal novembre del 2004 e sollecitando la regolamentazione del suo diritto di visita. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Il 29 agosto 2005 AP 1 ha riconosciuto davanti al Pretore la paternità sul bambino.
C. In esito a un'istanza provvisionale presentata dall'attore contestualmente alla petizione, con decreto cautelare del 21 ottobre 2005 il Pretore ha posto a carico del convenuto un contributo provvisionale per il figlio di fr. 1060.– mensili dal 1° novembre 2004 (senza l'assegno familiare, percepito direttamente dalla madre). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto in data odierna da questa Camera (inc. 11.2005.147).
D. Nel frattempo, il 24 ottobre 2004, __________ ha chiesto al Pretore che ordinasse al convenuto di versargli una provvigione ad litem di fr. 4304.–, richiesta alla quale AP 1 si è opposto all'udienza del 17 novembre 2005. Il 20 novembre successivo l'attore ha presentato un'istanza di restituzione in intero perché il convenuto producesse in via di edizione i documenti relativi all'apertura di un suo conto presso la __________ di __________, come pure gli estratti completi di tale conto sull'arco degli ultimi cinque anni, e perché fosse disposto l'interrogatorio formale di lui. Invitato a esprimersi nel termine di 15 giorni, nel suo memoriale del 7 dicembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
E. Con decreto del 22 dicembre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando al convenuto un termine di 30 giorni per produrre “tutta la documentazione relativa alla sua sostanza, ovunque posta, sotto qualsiasi forma, in particolare l'estratto conto aggiornato degli averi depositati presso la __________, dal 1° gennaio 2003”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 5 gennaio 2006 per ottenere che l'istanza di restituzione in intero sia respinta e il giudizio impugnato riformato o, in subordine, che il giudizio impugnato sia semplicemente annullato o, in via ancor più subordinata, che sia riformato nel senso di limitarlo alla sola produzione dell'estratto annuale del conto presso la __________ dal 1° aprile 2003. Con decreto del 10 gennaio 2006 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2006 AA 1 propone di respingere il rimedio e con appello adesivo chiede che l'edizione dei documenti decorra dal 1° agosto 2002. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Secondo il Pretore “la presa in considerazione della sostanza delle parti è necessaria e deve avvenire d'ufficio da parte del giudice in qualsiasi stadio di causa: fino all'emanazione della sentenza si deve perciò ritenere possibile assumere tutte le informazioni necessarie alla determinazione della situazione sociale e delle possibilità di entrambi i genitori, indipendentemente da eventuali limiti posti dalla procedura cantonale”. Ciò premesso, egli ha rilevato che “sebbene con la dovuta attenzione sarebbe stato possibile alla parte richiedente ipotizzare l'esistenza di sostanza già con la produzione dei documenti con la risposta del 17 febbraio 2005, appare nondimeno scontato che è obbligo di AP 1 permettere l'accertamento completo della sua situazione finanziaria, sia in relazione al reddito, sia in relazione alla sua sostanza”. Pertanto egli ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al convenuto di produrre tutta la documentazione relativa alla sua sostanza, ovunque posta, sotto qualsiasi forma, in particolare l'estratto conto aggiornato degli averi depositati presso la __________ dal 1° gennaio 2003.
I. Sull'appello principale
l'istante avrebbe dovuto far capo all'assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC), non alla restituzione in intero. E su un'assunzione suppletoria di prove il Pretore decide con ordinanza, come nel caso in cui assuma prove d'ufficio, non con decreto. Infine l'appellante sostiene che, comunque sia, l'ordine impartitogli è troppo vago e impreciso, che non si giustifica far risalire la produzione di documenti al 1° gennaio 2003, il bambino essendo nato solo nell'aprile di quell'anno, e che di fatto ciò configura una disparità di trattamento fra genitori, il primo giudice non avendo inquisito per niente sulla situazione di __________.
In concreto l'istante ha espressamente fondato la richiesta di restituzione in intero su quanto era emerso all'udienza del 17 novembre 2005, allorché il convenuto aveva prodotto copia di un bonifico della __________ a comprova di un versamento da lui eseguito all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (US$ 10.000) a titolo di rimborso per anticipi erogati al figlio (istanza, pag. 1). Trattandosi quindi di una prova venuta a conoscenza della parte in sede processuale, e non “fuori delle emergenze di causa”, l'istante avrebbe dovuto far capo all'assunzione suppletoria, non alla restituzione in intero. E in tal caso il Pretore avrebbe giudicato con ordinanza (art. 192 cpv. 2 CPC). Del resto, anche la decisione con cui giudice statuisce su una domanda di edizione dalla controparte è un'ordinanza (art. 213a CPC). Ora, le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC). Certo, nulla impediva al Pretore di assumere documentazione d'ufficio in virtù degli art. 419b e 427 cpv. 4 CPC, il diritto di filiazione essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto). Anche in simile eventualità però egli
avrebbe dovuto procedere con ordinanza (v. RtiD I-2005 pag. 737 n. 23c). Ne discende che nella fattispecie la decisione del primo giudice non è un decreto, bensì un'ordinanza, onde l'irricevibilità dell'appello.
Quanto alla portata dell'edizione, è vero che essa può apparire indagatoria. Resta il fatto che in concreto la causa è retta dal principio inquisitorio illimitato, sicché nella prospettiva dell'art. 285 cpv. 1 CC il giudice indaga di propria iniziativa. Anzi, dovesse omettere di verificare la concreta e attuale situazione finanziaria delle parti, egli si vedrebbe annullare la sentenza (RtiD I-2004 pag. 598 n. 85c). Invocare una disparità di trattamento è fuori luogo, per tacere della circostanza che agli atti figurano già elementi sulla sostanza di __________ (doc. Si). Ne discende che, fosse stato ammissibile, l'appello sarebbe quindi stato destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è irricevibile.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
III. L'appello adesivo è irricevibile.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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