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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.128
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00128
Lugano 27 dicembre 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 settembre 1999 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 dicembre 1999 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/13 dicembre 1999 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 28 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 7'841.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 3 novembre 1999 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento, producendo uno scritto 6 dicembre 1999, in cui la __________ dichiara che in merito alla procedura esecutiva in oggetto ha concesso una dilazione di pagamento alla __________, come quest'ultima le ha richiesto con lettera pervenutale il 29 ottobre 1999 (doc. B).
D. Con scritto 20 dicembre 1999, inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, la __________ ha ritirato la domanda di fallimento
Considerato
In diritto
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello 6 dicembre 1999 della __________ succursale di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 25 novembre 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________ nei confronti della __________, succursale di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ "
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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