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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2005.86
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TE
Titolo:
Ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.
Incarto n.
40.2005.86
Lugano
10 maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 17/19 maggio 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 348 RFD di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che
in data 17/19 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime
immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio
cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il
15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 348
RFD di __________;
che
il successivo 20 maggio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha ricordato
al ricorrente che il ricorso deve contenere la menzione della decisione
impugnata, una breve motivazione con le relative conclusioni e che al medesimo
devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento, assegnandogli
nel contempo un termine di 10 giorni per completare il gravame e produrre la
documentazione indicata, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata
dichiarata irricevibile (art. 9, 46, 48 LPamm, applicabili alla fattispecie
concreta in virtù del rinvio contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst.);
che
il termine perentorio assegnato al ricorrente è giunto già da tempo a scadenza
senza che il gravame sia stato completato e la decisione impugnata prodotta;
che,
di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile;
Per
questi motivi
richiamati gli
art. 1 segg. e 38 cpv. 1 Lst.; art. 9, 46 e 48 LPamm;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse né spese.
-
La presente decisione è definitiva.
-
Intimazione a:
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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