AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2005.152
Data decisione, Autorità: 12.05.2006, IICCA
Titolo: edizione documenti da terzi - motivi d'opposizione
Incarto n. 12.2005.152
Lugano 12 maggio 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.93 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10 febbraio 2004 da
AO 1 rappr. dall¿ RA 3
contro
AO 2 rappr. dall¿ RA 1
con cui l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell¿importo di Fr. 100¿000.- oltre interessi al 5% dal 26 dicembre 2003 (in materia di divieto di concorrenza nell¿ambito di un contratto di lavoro).
Ed ora sull¿istanza di edizione di documenti da terzi presentata il 6 ottobre 2004 dall¿attrice nei confronti di AP 1, __________ (rappr. dall¿avv. RA 2, Lugano)
che il Pretore, con decreto 14 luglio 2005, ha parzialmente accolto.
appellante la __________., Legnano, che con gravame 2 settembre 2005, chiede la riforma del querelato decreto, nel senso che l¿istanza di edizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili nella sede di appello;
mentre l¿attrice, con osservazioni 10 ottobre 2005, postula la reiezione dell¿appello e il convenuto con memoria 6 ottobre 2005 chiede l¿accoglimento del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
Alla petizione si è opposto il convenuto per motivi che qui non occorre ricordare.
Con decreto 14 luglio 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l¿istanza, assumendo che il terzo non è legittimato a sollevare eccezioni relative ai presupposti procedurali e che l¿istanza è sufficientemente delimitata, giacché le schede tecniche si riferiscono ai prodotti finali offerti ai clienti e non a quelli che li compongono, in relazione ¿a cosa serve il prodotto¿ e come può essere usato nei settori indicati nel doc. J. Non è invece stata ammessa l¿edizione dei campioni di prodotti.
Con le osservazioni all¿appello il convenuto si è associato alle richieste dell¿appellante, mentre l¿attrice ha postulato la reiezione dell¿appello con argomenti che, all¿occorrenza, verranno ripresi nei successivi considerandi.
A norma dell¿art. 211 cpv. 1 CPC, i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l¿accertamento dei fatti di causa. Diversamente da quanto sostiene l¿appellante, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, dopo la modifica degli art. 206 segg. CPC (entrati in vigore il 1° aprile 2001), che la facoltà del terzo di opporsi ad un ordine di edizione del Giudice è limitata al caso in cui i documenti da produrre attengono alla sua sfera privata o a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone, rispettivamente quando la stessa documentazione riguarda suoi interessi giuridici rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 211 m. 12), quali ad esempio la prescrizione dell¿obbligo di tenuta dei documenti (art. 962 CO), il segreto bancario, il pericolo ad esporsi ad un danno o ad altra conseguenza negativa (II CCA 23 settembre 1996 inc. 12.1996.145; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 211 m. 4 ), come pure la possibile lesione di segreti organizzativi, produttivi o commerciali di una società (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 211 m. 13 e N. 396). Ne deriva che l¿appello è ricevibile solo nella misura in cui la ricorrente si duole del divieto di finalità investigative della domanda di edizione, nonché della lesione dei segreti industriali e commerciali della società. Per contro la ricorrente non è legittimata a chiedere al giudice l¿esame preliminare, a giustificazione della chiesta edizione di documenti nei suoi confronti, della validità del patto di divieto di concorrenza eventualmente venuto in essere fra le parti in causa. Su questo punto l¿appello è irricevibile.
È generalmente ammesso che un¿istanza di edizione non può formare oggetto di una domanda inquisitoria od investigativa a mero scopo esplorativo per sapere quali documenti in possesso della controparte o di terzi sono suscettibili di fornire materia di prova nel contenzioso fra le parti. Non si tratta di una perquisizione ad opera della parte, ma di far ricorso alla produzione di documenti solo quando si sappia cosa si voglia provare e quale sia il documento che si invoca (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 206 m. 7 segg.). In altri termini i documenti devono essere indicati con una sufficiente precisione. La misura della precisione non è però identica in tutti i codici di rito cantonali. Nel Canton Zurigo ad esempio la parte istante deve definire con chiarezza il contenuto del rapporto giuridico di base e delimitare la cerchia dei documenti che devono essere esibiti, lasciando all¿obbligato la scelta di quali documenti devono essere prodotti in giustizia (Arielle Elan Vesson, Droit à la production de pièces et discovery, tesi, Zurigo 1997, pag. 232). Nel Canton Vaud, per contro, è sufficiente che la parte istante indichi i documenti in maniera che possano essere identificati senza equivoci e in maniera diversa a seconda del grado di conoscenza dei documenti cui è stata chiesta l¿edizione. Qualora la parte istante conosce i documenti, essa è tenuta a specificarli in maniera precisa ed individualmente. Per contro, qualora la parte istante non ha mai avuto il possesso di questi documenti, non si può pretendere da essa una precisione rigorosa, bastando una designazione per categorie di documenti (Arielle Elan Vesson, op. cit., pag. 188-189). Analogamente, anche la dottrina che si è espressa sul nostro codice di rito cantonale, ha avuto modo di precisare che la richiesta di edizione per categoria di documenti non disattende il divieto della fishing expedition, se la parte richiedente non ha partecipato alla confezione e alla concezione dei documenti, con la conseguenza di trovarsi nell¿impossibilità di specificarli e/o descriverli individualmente (Trezzini, Qualche spunto di riflessione sull¿edizione di documenti interni, con particolare riferimento a contenziosi di natura bancaria; NRCP 2003, pag. 212). Così stando le cose, non si poteva pretendere dall¿attrice che la sua domanda fosse estremamente precisa e rigorosa intorno alla designazione e all¿indicazione dei documenti che si intendono richiamare e far produrre dall¿appellante. Si tratta di documenti che sono stati confezionati da AP 1 senza il concorso dell¿attrice e di cui se ne conosce l¿esistenza solo in maniera approssimativa, perché l¿appellata ne ha potuto dedurre l¿esistenza attraverso la ¿lista dei prodotti¿ fabbricati dalla AP 1 che sono stati proposti per l¿acquisto ad una società indiana (la ) da parte del convenuto (doc. J), alla quale egli in passato si era rivolto per la vendita di un prodotto ¿ il N, cfr. doc. K -, quando prestava i suoi servigi per la ditta attrice. Quest¿ultima sostiene che il convenuto vendette alla società indiana dei prodotti addensanti per la stampa a pigmento (doc. D ed E; petizione pag. 5 e replica pag. 12) che appartengono alla medesima categoria di quelli indicati nel doc. J, ovvero ¿ fra altri ¿ ¿addensanti per stampa a pigmento¿. Correttamente il Pretore ha quindi ammesso che i documenti erano stati sufficientemente delimitati, perché era impossibile per la parte istante precisarli meglio. Nel suo appello AP 1 non nega l¿esistenza di schede tecniche riferite alle ¿capacità del prodotto¿ e al relativo ¿processo applicativo¿ (pag. 3 e segg.). Il Pretore ha ordinato l¿edizione non già delle schede di tutti i prodotti, ma solo di quelli finali che vengono offerti ai clienti in relazione alla loro utilità (a cosa serve il prodotto) e al loro uso (come ha da essere usato), in vista di poter comparare le proprietà degli stessi con quelli elencati nel doc. K, ossia il prodotto N__________. Su questo punto l¿appello è quindi infondato.
La nozione deve essere interpretata restrittivamente per non frustrare le parti del diritto alla prova che discende direttamente dall¿art. 8 CC (Arielle Elan Vesson, op. cit., pag. 344 segg. e 103, 342), nonché per consentire ad esse l¿esercizio del diritto di essere sentito prescritto dall¿art. 29 Cost. Nel caso in esame è impossibile stabilire e valutare anticipatamente se i documenti richiesti possano effettivamente essere meritevoli di particolare protezione, perché per il momento non sono stati esibiti a nessuna delle parti in causa, né tantomeno il Pretore li ha potuti visionare. A ben guardare sembra difficile che delle schede tecniche riferite alle ¿capacità del prodotto¿ e al relativo ¿processo applicativo¿ destinate ai clienti di AP 1 (cfr. appello pag. 4 e 5) possano in qualche modo contenere delle informazioni riservate. Dal momento che questi documenti vengono trasmessi ai clienti, le informazioni in essi contenute divengono di dominio pubblico, fatti salvi accordi particolari fra le parti che impongano alle stesse obblighi di discrezione. Nel dubbio, e in considerazione dell¿insistenza della parte obbligata all¿edizione dei documenti, qualche cautela si impone. Alla AP 1 deve così essere offerta la facoltà di esibire i documenti richiesti sotto sigillo al Pretore, il quale valuterà, da solo o con il concorso di un consulente tecnico mediante ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 185 m. 3), se questi documenti contengono dei segreti industriali e/o commerciali e, quindi, se se ne può dare o meno conoscenza alle parti.
L¿appellante lamenta altresì la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui l¿attrice non ha mai preteso che la vendita di tutti i prodotti (o famiglie di prodotti) elencati nel doc. J potesse formare oggetto di una violazione del patto di divieto di concorrenza. L¿attrice si è riferita ai ¿condensanti ottici¿ e agli ¿addensanti per la stampa a pigmento¿. Dal canto suo l¿attrice nelle osservazioni in appello ha precisato di essere sempre stata disponibile di limitare l¿edizione delle schede tecniche dei prodotti commercializzati dall¿appellante a quelli che entrano ¿nel novero degli addensanti per la stampa a pigmento e dei candeggianti ottici¿ (cfr. osservazioni pag. 4). In simili circostanze l¿edizione delle schede tecniche dei prodotti finali (destinati ai clienti) può essere limitata a quelle degli ¿addensanti per la stampa a pigmento e dei candeggianti ottici¿.
Da ultimo la ricorrente si duole del fatto che le schede da preparare e da spedire saranno oltre 700 (ora meno), senza sapere chi sosterrà i costi. Orbene, per prassi costante, il terzo al quale è fatto ordine di produrre determinati documenti è tenuto a collaborare all¿amministrazione della giustizia e si trova in una situazione simile a quella di un teste. Di conseguenza costui potrà pretendere un¿indennità commisurata e proporzionata all¿incomodo patito senza alcun lucro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 211 m. 10).
In considerazione delle circostanze, le spese e la tassa di giustizia già anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico nella misura di un mezzo, mentre per l¿altra parte verranno assunte dall¿attrice. In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza delle parti intervenute nella procedura, le ripetibili sono compensate.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L¿appello 2 settembre 2005 della AP 1, è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 14 luglio 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 è così riformato:
L¿istanza di edizione di documenti da AP 1 è parzialmente accolta.
Invariato
Invariato
Invariato
Invariato
È fatto obbligo alla AP 1, rappr. dall¿avv. RA 2, , di produrre alla Pretura entro 30 giorni le schede tecniche ( a cosa serve il prodotto? Come ha da essere usato?) dei prodotti finali (ossia quelli offerti ai clienti e non quelli che li compongono) di AP 1 nei settori che rientrano nel novero degli addensanti per la stampa a pigmento e dei candeggianti ottici elencati nel doc. J, rispettivamente dei prodotti comparabili e/o concorrenti concernenti il N.
Le schede verranno trasmesse sotto sigillo al Pretore, il quale valuterà in un secondo momento se escludere o meno le parti dal prenderne conoscenza in conformità alle previsioni dell¿art. 185 CPC.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 300.-
già anticipate dall¿appellante restano a suo carico nella misura di 1/2, mentre per l¿altra metà sono a carico della parte appellata, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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