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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.115
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00115
Lugano 27 dicembre 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 settembre 1999 presentata da
contro
__________ patr. dallo Studio legale __________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./ 3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 9
novembre 1999 ne postula l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 10/12 novembre 1999 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 388.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 nessuno è comparso.
C. __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato il 4 novembre 5 esecuzioni promosse nei suoi confronti dalla __________ (doc. B) e l'8 novembre di avere proceduto a saldare le ulteriori 11 esecuzioni pendenti a suo carico (doc. D). L'appellante ha poi rilevato che con dichiarazione 8 novembre 1999 (doc. E) l'UE di Lugano ha attestato che nei suoi confronti non vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni.
considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 388.60 oltre accessori. Dalle ricevute 4 risp. 8 novembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B e D) emerge che la debitrice ha saldato sia l'esecuzione promossa per il predetto importo che tutte le ulteriori esecuzioni promosse nei suoi confronti. Dalla dichiarazione 8 novembre 1999 dell'UE di Lugano (doc. E) risulta poi che contro l'appellante non vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano attestati di carenza di beni a suo carico (doc. E).
Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche-+ modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento di __________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 9 novembre 1999 __________, è accolto.
La dichiarazione di fallimento 2 novembre 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00752, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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