AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2003.31
Data decisione, Autorità: 14.07.2006, ICCA
Titolo: Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione
Incarto n. 11.2003.31
Lugano 14 luglio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.99.200 (azione di riduzione, subordinatamente petizione d'eredità e rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
CO 1 (patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 maggio 2003 presentato da CO 1 contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1919), cittadino italiano domiciliato ad __________, è deceduto a Locarno il 5 giugno 1990. Nel 1949 egli aveva sposato la connazionale __________ __________ __________. Dal matrimonio era nata CO 1, il 19 febbraio 1950. Nel 1953 __________ __________ aveva lasciato la famiglia e si era trasferito nel Cantone Ticino. Il matrimonio era stato annullato nel 1963 dai Tribunali ecclesiastici di Lugano e Coira e l'annullamento era stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verona. Con testamento olografo del 24 novembre 1977 __________ __________ ha istituito sua erede universale la convivente AP 1. Il testamento è stato pubblicato il 5 luglio 1990 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia dal notaio __________ __________ e notificato il giorno stesso nelle vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, agli eredi legittimi di ignota dimora. Il 28 agosto 1990 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha rilasciato a AP 1 un certificato ereditario che la riconosce unica erede di __________ __________. AP 1 ha poi ottenuto il 10 settembre 1990
l'iscrizione a proprio nome della particella n. 539 RFD di __________, (una casa monofamiliare di due piani intestata al defunto), su cui gravava già un diritto di usufrutto e di abitazione in suo favore.
B. Con petizione del 21 settembre 1999 CO 1 nata __________ ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo l'accertamento della sua qualità di erede legittimaria fu __________ __________, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua porzione legittima (tre quarti della successione), la modifica del certificato ereditario nel senso di annoverarla in qualità di erede legittima, la rettifica del registro fondiario mediante l'iscrizione della comunione ereditaria fu __________ (composta di AP 1 e di lei medesima) come proprietaria della particella n. 539 RFD di __________ e la condanna della convenuta al versamento di un importo imprecisato, pari alla porzione legittima sugli attivi mobiliari a lei spettante nella successione del padre. A titolo cautelare CO 1 ha instato perché la comunione ereditaria fosse iscritta provvisoriamente nel registro fondiario come proprietaria dell'immobile.
C. Statuendo il 23 settembre 1999, il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario, in via cautelare, di annotare sulla particella n. 539 una restrizione della facoltà di disporre fino al passaggio in giudicato della sentenza oggetto della causa. In accoglimento di un'istanza di ricusazione inoltrata da AP 1, con decisione del 4 novembre 1999 questa Camera ha dichiarato astenuto sia il Pretore sia il Segretario assessore del Distretto di Vallemaggia (inc. 11.1999.132). Con decreto del 1° dicembre 1999 la causa è stata assunta così dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
D. Nella sua risposta del 14 febbraio 2000 AP 1 non ha contestato il rapporto di filiazione fra l'attrice e il defunto, ma ha proposto di respingere l'azione, sollevando tra l'altro la perenzione di ogni pretesa. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre allegati conclusivi. Nel proprio, del 20 gennaio 2003, l'attrice ha ribadito le domande di petizione, precisando in fr. 76 050.35 con interessi (fr. 413 550.– nel caso in cui non le fosse stata riconosciuta la quota di proprietà comune sulla particella n. 539) la somma rivendicata a titolo di porzione legittima nell'eredità paterna. Nel suo memoriale conclusivo del 15 gennaio 2003 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione già per motivi d'ordine, sostenendo che la competenza per territorio del giudice chiamato a dirimere la lite era imperativamente quella dell'ultimo domicilio italiano di __________ __________.
E. Con sentenza del 24 febbraio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, accertando che CO 1 è erede legittimaria di __________ __________ e ordinando all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la comunione ereditaria fu __________ __________ (composta di CO 1 ed AP 1) come proprietaria della particella n. 539, reinscrivendo sul fondo un diritto di abitazione e di usufrutto vita natural durante in favore della convenuta. Per il resto egli ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 2200.– sono state poste per un quinto a carico dell'attrice e per il rimanente a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 15 000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza predetta è insorta AP 1 con un appello del 14 marzo 2003 nel quale chiede che la petizione sia interamente respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2003 CO 1 propone di rigettare l'appello e con appello adesivo insta perché AP 1 sia condannata a versarle fr. 6015.50 con interessi dalla data della petizione a saldo della sua porzione legittima. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2003 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il valore delle conclusioni prese dalle parti nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC) superava ampiamente la soglia appellabile di fr. 8000.– prevista dall'art. 13 LOG. Tempestivi, l'appello principale e l'appello adesivo sono dunque ricevibili (art. 308 cpv. 1 e 314 CPC).
I. Sull'appello principale
Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da lui relitta”, quindi anche a un'azione di riduzione o a una petizione d'eredità (altri esempi in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 118 n. 16). Contrariamente all'opinione dell'appellante, tuttavia, tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91 III 25 in fondo con richiami). Non incombeva dunque al giudice verificare d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale (art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare, essa si è costituita incondizionatamente in giudizio (art. 10 cpv. 1 LForo). L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero (art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) – tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di consistenza.
a) L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si prescrive” in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una perenzione (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).
b) Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, il foro – derogabile – per le controversie sorte tra eredi di un Italiano morto in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale norma non riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier, op. cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF 120 II 295 consid. 2), quantunque Broggini sembri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-svizzeri, in: Temi scelti di diritto ereditario, CFPG, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152 nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi eo ipso la legge svizzera.
La risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, op. cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima precisa, “qualora fosse stabilita la competenza della Pretura di Locarno Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (memoriale, pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è “pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria) e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge svizzera.
c) Tornando al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha accertato che solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto modo di consultare il testamento del padre, “apprendendo così la sua esclusione dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora, essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”, nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volontà lasciate dal padre. Tale deduzione però è assolutamente gratuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato escluso dalla successione, il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC non decorre. E la scoperta presuppone una conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto a una liberalità suscettibile di riduzione (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi altra disamina.
L'appello è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti), essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo, mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato intestato al solo __________ __________ la scrittura privata non dice. La tesi che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si riferisca.
a) Il primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di fr. 100 000.–, aumentati a fr. 135 000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr. 100 000.– era poi stata prelevata da __________ __________, che con il capitale aveva ritirato l'inventario del ristorante “Lido” ad Ascona (attività commerciale della coppia), riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135 000.– è poi stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a __________ __________. All'apertura della successione la cartella ipotecaria garantiva dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, bensì il conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che alla morte di __________ __________ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il 2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza, pag. 10 in alto).
b) L'appellante sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è stata sì data in pegno alla __________ __________ __________ per garantire un debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è tornato nelle mani della convenuta “a garanzia degli investimenti da lei fatti nella costruzione della casa”. Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni del Pretore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva “probabilmente (…) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n. 539” (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamente investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risultanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Pretore, secondo cui la citata cartella ipotecaria garantiva un eventuale debito in conto corrente destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla morte del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di fr. 3618.68. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
II. Sull'appello adesivo
La convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo, pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che non può sussistere comunione ereditaria su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per di più, l'azione dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva pertenere alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–, intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14 845.71, bensì a fr. 15 380.71.
Secondo l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30 000.– da lei fatti valere, mentre __________ __________ era professionalmente attivo e non abbisognava di assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile (memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la spettanza dell'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30 000.– prospettata dalla convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC) che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC). Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni assicurate a __________ __________, la pretesa della convenuta non può essere posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa – riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
Nella misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andassero a carico dell'attrice (alle ripetibili il memoriale nemmeno accenna), la convenuta non ne spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”. Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nella misura in cui la convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 413 550.– (fr. 337 500.– per la particella n. 539, fr. 76 050.35 chiesti dall'attrice in liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende, una volta di più, l'irricevibilità del rimedio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per ripetibili.
AP 1 è condannata a versare a CO 1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999.
Ogni ulteriore richiesta è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster