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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.98
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00098
Lugano 22 ottobre 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 agosto 1999 presentata da
(rappr. dalla __________)
contro
sulla cui istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione 13 settembre 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal giorno __________ alle ore 15.00.
2,/3,/4. omissis”
Sentenza dedotta in appello con atto 13 ottobre 1999 da __________, che ne postula l’annullamento;
richiamato l'art. 313 bis CPC e visto l'esito si prescinde dalla notifica alla controparte per le osservazioni;
rilevato che all’appello non è stato concesso l’effetto sospensivo parziale, in mancanza di petitum in tal senso;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 agosto 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 29’683.45 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 9 settembre 1999 nessuno è comparso.
C. __________ ha postulato l’annullamento del fallimento sostenendo di aver sofferto e di soffrire ancora di un esaurimento nervoso che gli impedisce di ragionare lucidamente in merito alla procedura di fallimento in oggetto. L’appellante ha sostenuto di avere la possibilità di saldare il debito nei confronti della __________ la quale si è dichiarata d’accordo di ritirare l’istanza di fallimento, una volta ricevuto l’importo dovutole.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione
b) La decisione di fallimento 13 settembre 1999 è stata intimata alle parti lo stesso giorno. L’appello in esame è stato inviato da __________ alla scrivente Camera il 13 ottobre 1999 e pertanto abbondantemente dopo il termine di 10 giorni previsto dall’art.174 cpv. 1 LEF. L’appellante, riconoscendo esplicitamente la tardività del proprio gravame, giustifica il ritardo in quanto impossibilitato per motivi di salute ad inoltrarlo in tempo utile. Il termine per presentare appello è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge. I casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 LEF, secondo il quale chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Nel caso che ci occupa si può tuttavia prescindere dal verificare se l’impossibilità di presentare appello entro il termine di 10 giorni sia stata dovuta ad un ostacolo non imputabile all’appellante, che tra l’altro non ha prodotto alcun certificato medico e che avrebbe potuto farsi rappresentare. L'appellante ha comunque omesso di compiere l'atto richiesto conformemente all'art. 33 cpv. 4 LEF e pertanto il gravame risulta irricevibile.
c) In via abbondanziale si osserva che il fallimento può essere annullato unicamente se risultano adempiuti i seguenti presupposti:
aa) Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l’art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (pseudonova ossia “unechte Nova”).
bb) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
cc) Nel caso di specie non risulta adempiuto alcuno dei presupposti indicati ai precedenti considerandi, per cui anche se fosse stato tempestivo, l’appello sarebbe stato respinto.
L’appellante è rinviato, se del caso, all’istituto della rievocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il debitore “ provi che tutti i debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni oppure quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rievocazione del fallimento, il qui appellante sarà reintegrato nella libera disposizione del suo patrimonio.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, la dichiarazione di fallimento resta efficace a far tempo dal __________ alle ore 15.00 come al pronunciato pretorile.
L’appello 13 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.
Viste le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 13 ottobre 1999 __________ è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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