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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2006.186
Data decisione, Autorità: 03.07.2006, CRP
Titolo: istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
Incarto n. 60.2006.186
Lugano 3 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un incidente su di un cantiere;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006;
richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non opporsi all’istanza;
rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza 22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________).
Con la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale.
Come esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni.
L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona.
Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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