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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.88
Data decisione, Autorità: 12.10.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00088
Lugano 12 ottobre 1999 /B/fc//fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dalle istanze 25 agosto/2 settembre 1999 presentata da
contro
__________ patr. da: Studio legale __________
sulle cui istanze il Pretore di Locarno-Città con sentenza 28 settembre 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno __________ alle ore 14.30.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 7 ottobre 1999 ne postula l’annullamento;
preso atto che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto: A. Con istanze 25 agosto e 2 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’importo complessivo di Fr. 2’776.45 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso..
C. __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto il deposito di fr. 43’000.-- effettuato presso l’UEF di Locarno a disposizione della creditrice e dall’altro canto sostenendo di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento è stato decretato per il mancato pagamento dell’importo di fr. 2’776.45 oltre interessi e spese.
In sede di appello il debitore ha proceduto a depositare presso l’UEF di Locarno fr. 43’000.-- a copertura del suo debito (doc. D). L’appellante ha poi dichiarato di avere altre esecuzioni pendenti. Alcune sono però allo stadio iniziale, ossia sono stati notificati i PE, per cui l' esistenza effettiva dei rispettivi crediti è ancora da provare, mentre per tre gli sono state concesse delle dilazioni di pagamento. Anche un’altra creditrice la __________, il cui credito era inizialmente di fr. 7’678.15 ed attualmente di fr. 4’978.15 gli ha concesso il pagamento rateale (doc. F). L’appellante ha poi rilevato che la somma restante, dopo il pagamento dell'importo dovuto alla ____________________ è più che sufficiente per coprire tutti i debiti già in fase di esecuzione, per i quali non è stato accordato nessun pagamento rateale e che ammontano a fr. 26’693.--.
Orbene dall’esame dell’estratto dell’UEF di Locarno del 29 settembre 1999 (doc. E) risulta che contro l’appellante sono state promosse parecchie esecuzioni. Come rilevato dall’escusso, per le prime tre esecuzioni per complessivi fr. 6’439.10 (doc. E), così come per il credito della __________ (doc. F) sono state tuttavia concesse delle dilazioni di pagamento. Le restanti esecuzioni ammontano a fr. 26’693.80, per cui l’importo di fr. 43’000.-- di cui dispone l’appellante è più che sufficiente per coprirle. L’appellante non ha inoltre attestati di carenza di beni.
Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto dell’insolvibilità, il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante va respinta non essendone adempiuti i requisiti. Infatti il richiedente, dedotti gli importi da versare alla parte appellata e all’UEF di Locarno, dispone di una somma sufficiente non solo a pagare le esecuzioni ancora pendenti, ma anche le spese giudiziarie e di patrocinio di questa sede.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF) perché la negligenza dell'appellante ha determinato l'intera procedura.
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
L'UEF di Locarno riverserà allo Studio legale __________ l'importo depositato, previa deduzione dell'importo spettante alla __________, delle spese esecutive e di quelle connesse alla dichiarazione di fallimento (spese di inventario, ecc.).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 7 ottobre 1999 __________, è accolto.
La dichiarazione di fallimento 28 settembre 1999 pronunciata dal Pretore di Locarno-Città, inc. EF.99.00364-365-369-370-371 nei confronti di __________ è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno connesse alla pregressa dichiarazione di fallimento, da anticipare come di rito, sono poste a carico
II. L’UEF di Locarno provvederà a riversare allo Studio legale __________, la somma di fr. 43'000.-dedotto l’importo spettante alla __________ e le spese esecutive.
III. La tassa di giustizia di Fr. 150.-- è posta a carico di __________
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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