AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.73
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00073 (rinvio TF)
Lugano 10 agosto 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. dicembre 1997 da
(patr. dall’avv. __________)
contro
(patr. dall’avv.
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 27 marzo 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
con istanza 27 marzo 1998 la procedente ha chiesto la prestazione da parte dell’escusso di una cauzione processuale di fr. 7’500.–, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 14 aprile 1998 l’escusso si è opposto alla richiesta di prestazione di cauzione processuale, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26/27 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano la __________. ha escusso __________ per l’incasso di fr. 5’000’000.–, indicando quale titolo di credito: “atti illeciti, violazione contrattuale.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una decisione 20 novembre 1997 (doc. A) emanata dalla __________ (__________), con la quale è stato autorizzato il ricupero da parte della __________ nei confronti di __________ della somma di US$ 30’000’000.– oltre interessi del 5.42% dal 20 novembre 1997. Contemporaneamente è stata autorizzata l’immediata esecuzione della sentenza.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza, sostenendo – che l’istanza è stata inoltrata oltre tre mesi dopo la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo;
– che il PE è nullo in quanto l’UE di Lugano non era competente per emettere un PE da notificare a Chiasso,
– che la documentazione prodotta non ossequia i requisiti previsti dall’art. 29 LDIP, mancando agli atti un esemplare completo ed autenticato della decisione con traduzione conforme in italiano, l’attestazione di crescita in giudicato della stessa e la prova dell’avvenuta corretta intimazione della citazione all’escusso;
– che anche i requisiti dell’art. 25 LDIP non risultano adempiuti, mancando la prova della competenza del Tribunale americano, della crescita in giudicato della sentenza e della compatibilità della decisione con l’ordine pubblico svizzero.
In via subordinata l’escusso ha chiesto che l’esecuzione n. __________ e il sequestro n. __________dell’UE di Lugano vengano dichiarati nulli.
D. Con sentenza 12 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la causa di accertamento del credito è stata promossa il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997. Ritenuto che il termine di perenzione del PE rimane sospeso fino alla crescita in giudicato della sentenza di accertamento, già pendente al momento in cui è stato notificato il PE, la validità di quest’ultimo veniva a scadere il 1. dicembre 1998, ritenuto che contro la sentenza 20 novembre 1997 era possibile presentare appello entro dieci giorni dalla sua notificazione. In prima sede l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, presentata il 1. dicembre 1997, è stata pertanto ritenuta tempestiva, sia per quel che concerne il termine di validità del PE che per quel che riguarda il termine utile di dieci giorni entro il quale doveva essere continuata l’esecuzione (art. 279 cpv. 3 LEF).
La prima giudice ha poi rilevato che ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche nel luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Trovandosi i beni oggetto del sequestro a Lugano, l’eccezione di incompetenza dell’UE di Lugano è stata respinta.
La Pretore ha poi rilevato che le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza americana in esame sono stabilite dagli art. 25 ss. LDIP. Sulla base di una fotocopia del passaporto dell’escusso ed in particolare di una fotocopia del documento di voto, indicanti alla voce indirizzo: __________, __________, __________a (doc. C), è stato ritenuto che l’escusso era domiciliato negli __________ e di conseguenza è stata riconosciuta la competenza (indiretta) della corte americana. Per quel che concerne i requisiti previsti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP per ottenere il riconoscimento della sentenza americana, la prima giudice ha rilevato che la procedente ha prodotto un esemplare completo della copia, certificata conforme all’originale dal Cancelliere del Tribunale distrettuale di __________, del giudizio contumaciale nella causa civile no. SA–95–CA–159, con apostilla certificante l’autenticità della firma del giudice secondo la Convenzione 5 ottobre 1961 dell’Aia e la traduzione italiana del giudizio, certificata conforme all’originale dal notaio __________ (doc. F), documentazione ossequiante l’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP. In merito alla crescita in giudicato è stato ritenuto che agli atti è stata prodotta la dichiarazione 8 gennaio 1998 (doc. D), munita della traduzione italiana certificata conforme dal predetto notaio, attestante che fino a tale data, nel caso SA–95–CA–159, __________ vs. __________, non è stato presentato appello e certificata dal cancelliere del Tribunale distrettuale di __________, che vi ha apposto il sigillo della Corte. Agli atti risulta poi una lettera 16 gennaio 1998 dell’avv. __________ confermante che la sentenza americana è rimasta inimpugnata (doc. E). In merito alla citazione dell’escusso la prima giudice ha ritenuto che la notifica degli atti giudiziali a __________ è avvenuta per via rogatoriale, come risulta dall’attestazione 20 luglio 1996 del Tribunale di appello del Cantone Ticino e dalla dichiarazione giurata resa __________ davanti alla Corte americana il 31 maggio 1996 (doc. G), per cui l’escusso era a conoscenza del procedimento avviato dalla __________nei suoi confronti e quindi in condizione di tutelare i propri interessi. Per quel che riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentito, fatta valere dal debitore, la Pretore ha rinviato alle considerazioni concernenti la citazione. Infine è stata respinta l’eccezione ex art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP sollevata da __________s, non avendo egli affermato che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto era già stata introdotta o decisa in Svizzera o precedentemente decisa in uno Stato terzo.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Con sentenza 22 dicembre 1998 questa Camera ha riformato la sentenza pretorile, respingendo l’istanza 1. dicembre 1997 della 50–Off Stores Inc. di rigetto definitivo dell’opposizione.
H. Tale sentenza è stata impugnata dalla procedente con ricorso di diritto pubblico 5 febbraio 1999 alla II Corte civile del Tribunale federale, la quale il 14 aprile 1999 ha annullato il giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 153 CPC l’istituto della cauzione processuale non trova applicazione nella procedura sommaria di rigetto. Nella OTLEF nulla è detto sulla cauzione processuale: si tratta di silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto dell’oppo-sizione legata a termini estremamente brevi. I tempi tecnici legati all’istruttoria incidentale dell’istanza di cauzione, con il conseguente giudizio e fissazione di un termine per prestare cauzione, per non parlare dei mezzi d’impugnazione, convincono che non può esservi spazio per siffatto istituto, né per diritto federale, né per diritto cantonale (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 332).
b) L’istanza di prestazione di una cauzione processuale presentata dalla procedente va quindi respinta.
b) Nel caso di specie la causa di accertamento del credito è stata promossa dalla __________ negli __________ il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997 (doc. A e F). Il PE in oggetto n. __________, notificato all’escusso il 20 agosto 1996 (doc. A), ossia già pendente causa, è rimasto quindi sospeso ex art. 88 cpv. 2 LEF fino alla crescita in giudicato della predetta sentenza di accertamento, la quale, potendo essere appellata entro 10 giorni (doc. E), è cresciuta in giudicato il 30 novembre 1997. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
dicembre 1997 in esame è pertanto tempestiva sia per quel che concerne il termine di perenzione del PE, che per quel che concerne il termine di dieci giorni previsto dall’art. 279 cpv. 3 LEF per continuare l’esecuzione.
Ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Ritenuto che i beni oggetto del sequestro si trovano a __________, è data la competenza dell’UE di Lugano
Tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza americana in oggetto sono stabilite dagli art. 25 e ss. LDIP.
In particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
b) Nel caso in esame la procedente ha asserito sulla base di fotocopie dei documenti di voto e del passaporto dell’escusso (doc. C), che questi era domiciliato negli __________ i al momento dell’introduzione, il 21 febbraio 1995, della causa civile davanti alla Corte distrettuale di __________ in __________ per cui era data la competenza del Tribunale americano ex art. 26 lett. a LDIP.
Nell’ambito dell’udienza di contraddittorio l’escusso non ha contestato di essere stato domiciliato negli __________ in quel periodo. Dalla fotocopia dell’attestazione di voto dell’escusso risulta infatti che egli era registrato a __________ in __________. La fotocopia del passaporto è invece illeggibile. A questo proposito va poi rilevato che l’escusso con il suo atto di appello ha confermato di essere stato domiciliato negli __________ al momento dell’introduzione della predetta causa civile (cfr. punto 9 dell’atto di appello).
Pertanto va ritenuta data la competenza (indiretta) della Corte americana che ha pronunciato la sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento.
a) Per l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento dell’introduzione della causa. In vista del riconoscimento della sentenza, nei rapporti internazionali si pretende una notificazione effettiva almeno della prima citazione. Notificazione effettiva significa che i documenti da notificare siano pervenuti fisicamente al destinatario (così Volken, IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, n. 32 e ss. ad art. 27 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décémbre 1987, Basilea et al. 1996 n. 8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al. 1995, p. 286 e 335; Berti/ Schnyder, op. cit. n. 12 e 13 ad art. 27 LDIP). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (Volken, op. cit. n. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op. cit. n. 8 ad art. 27 LDIP; Berti/Schnyder, op. cit. n. 11 ad art. 27 LDIP). L’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP serve a garantire al convenuto il suo diritto di essere sentito. Se i requisiti posti non vengono ossequiati, il riconoscimento della sentenza straniera va rifiutato (Adrian Dörig, Anerkennung und Vollstreckung US–amerikanischer Entscheidungen in der Schweiz, Diss. 1998, San Gallo, p. 382 e 392).
b) Per la notifica di atti giudiziari e extragiudiziari americani in materia civile e commerciale ad un convenuto con domicilio o residenza abituale in Svizzera si applica la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 15 novembre 1965 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1. gennaio 1995 (RS 0.274.131). Questa convenzione, nella forma ratificata dalla Svizzera, determina i requisiti, che vanno adempiuti affinché la citazione sia conforme all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP.
c) Nella sua sentenza contumaciale 20 novembre 1997 relativa a __________ (doc. A) il Tribunale distrettuale di __________ ha dichiarato che il 13 giugno 1995 l’escusso ha correttamente ricevuto copie certificate della citazione e dell’atto di causa insieme alle traduzioni autentiche delle stesse conformemente alla convenzione relativa alla trasmissione all’estero di atti giudiziali o extragiudiziali in questioni civili o commerciali firmata all’Aia il 15 novembre 1965 e all’art. 4 della procedura civile delle norme federali degli __________ (doc. F punto 2). A comprova della notificazione degli atti giudiziari concernente la procedura sfociata nella predetta sentenza, la procedente ha prodotto la fotocopia di un’attestazione del Tribunale di appello del Cantone Ticino 20 luglio 1995 – indicante che il 13 giugno 1996 i documenti sono stati consegnati a __________ a __________o mediante lettera raccomandata –, il relativo allegato costituito dalla copia di una ricevuta di ritorno, così come la traduzione di una “attestazione giurata” di __________ (doc. G).
d) Giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP l’istanza di riconoscimento deve essere accompagnata, in caso di sentenza contumaciale, da un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese. Ne risulta, per l’ambito contumaciale, un capovolgimento dell’onere della prova rispetto alla regola – codificata nell’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP – secondo cui la mancanza di una regolare citazione deve essere provata dalla parte che si oppone al riconoscimento della decisione straniera (Dutoit, op. cit., n. 4 all’art. 29 LDIP; Berti/Schnyder, n. 4 ad all’art. 30 LDIP; Volken, IPRG Kommentar, n. 30 all’art. 29 LDIP).
In casu la procedente, come assevera il Tribunale federale, ha apportato la prova della citazione regolare della controparte. Innanzi tutto la sentenza contumaciale del 20 novembre 1997 menziona che il 13 giugno 1995 l’escusso ha ricevuto le copie certificate della citazione e dell’atto di causa con le traduzioni autentiche. Inoltre la copia dell’attestazione del Tribunale di appello del 20 luglio 1995 certifica che gli atti giudiziari sono stati rimessi all’escusso il 13 giugno 1995 tramite lettera raccomandata. Infine, la dichiarazione 31 maggio 1996 di __________ combinata con i due predetti documenti ufficiali, permette, in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP, di riconoscere la sentenza 20 novembre 1997. Con riferimento alla predetta dichiarazione di ____________________ non risultano motivi per metterne in dubbio la credibilità, essendo stata rilasciata sotto pena di spergiuro e vertendo su fatti constatati personalmente dal suo autore.
L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dalla __________ è stata quindi correttamente accolta in prima sede.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF e 25 e ss. LDIP
pronuncia: I. L’istanza di prestazione di cauzione 27 marzo 1998 __________, è respinta.
II. L’appello 23 febbraio __________, é respinto.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 4’500.–, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ s, il quale rifonderà a __________fr. 12’000.– a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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