AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.65
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00065
Lugano 13 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 marzo 1999 da
contro
sulla cui istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal mercoledì __________alle ore 16.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 8 luglio 1999 ne postula l’annullamento;
preso atto che con atto 30 luglio 1999 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 12/14 luglio 1999 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26 marzo 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l’importo di Fr. 1’975.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso..
C. La __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto il pagamento del suo debito avvenuto con versamento 5 luglio 1999 (doc. B) e la relativa conferma della creditrice (doc. C) e dall’altro canto sostenendo sulla base di un estratto dell’UE di Lugano (doc. D), concernente le sue esecuzioni, di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha prodotto una lettera 4 maggio 1999 della creditrice (doc. A), dalla quale risulta che il debito residuo ammontava a fr. 1’250.--, così come la ricevuta concernente il pagamento del predetto importo avvenuto il 5 luglio 1999 (doc. B). Agli atti è poi stato versato uno scritto sempre datato 5 luglio 1999 della creditrice confermante l’avvenuto pagamento (doc. C). Essendo il debito stato tacitato dopo la dichiarazione di fallimento, occorre verificare la solvibilità dell’appellante. Dall’esame dell’estratto delle esecuzioni 8 luglio 1999 dell’UE di Lugano (doc. D), risulta che nei confronti della __________ sono pendenti unicamente l’esecuzione in esame così come un’esecuzione per l’importo di fr. 1’023.65 alla quale è stata interposta opposizione. Di conseguenza non può essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto dell’insolvibilità, il fallimento della __________ va annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 8 luglio 1999 della __________, è accolto.
La dichiarazione di fallimento 30 giugno 1999 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster