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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.60
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00060
Lugano 10 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 da
(patr. dall’avv. __________)
contro
(patr. dallo Studio legale __________)
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 giugno 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 giugno 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 30 giugno/1. luglio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 aprile 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’776..-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 5 maggio 1999 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere ottenuto dalla creditrice, dopo l’introduzione della domanda di fallimento, la possibilità di effettuare pagamenti rateali di fr. 200.-- al mese (doc. C, D e E), per cui gli sono state inviate le cedole di versamento (doc. F). Il primo versamento era stato fissato per il 31 maggio 1999. Non essendo stato effettuato puntualmente, la creditrice gli ha concesso una proroga per il pagamento della prima rata fino a giovedì 10 giugno 1999 (doc. I). Il primo versamento è poi stato effettuato l’8 giugno 1999 (doc. G), ossia precedentemente alla pronuncia del fallimento decretato con sentenza 15 giugno 1999.
D. La creditrice non ha formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di pagamento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento e di una proroga per il versamento della prima rata, poi tempestivamente effettuato prima della dichiarazione di fallimento: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 28 giugno 1999 di __________, è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 15 giugno 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00293 nei confronti __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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